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L'imprenditore, nel momento in cui decide di avviare un'attività imprenditoriale e pensa agli aspetti fiscali, spesso si chiede quale sia la forma societaria più adatta.
Non sempre viene consigliata la holding per la costituzione di un gruppo societario e per questo si è scelto di analizzarla, soffermandosi su alcuni aspetti ritenuto rilevanti, visto che la tematica è piuttosto ampia ed è difficile poter dire tutto in un unico articolo.
Pertanto, si offriranno delle informazioni sulla holding societaria, indicando quelle che sono le sue peculiarità e, di conseguenza, potrai valutare, sempre dietro consiglio di un esperto, se è o meno conveniente scegliere questa struttura societaria.
In primis, è fondamentale inquadrare tale fattispecie e comprendere che cos'è una holding. Il termine holding deriva dall'inglese "to hold" che vuol dire, appunto, detenere. Non è altro che l’abbreviazione dell’espressione inglese “holding company”, con il quale si fa riferimento a società finanziarie che detengono e gestiscono delle partecipazioni azionarie in varie imprese al fine di orientare la relativa attività alla strategia predisposta dal gruppo di imprese che sono collegate alla società madre.
È possibile individuare differenti tipologie di holding. Una prima fattispecie è quella denominata holding pura o holding finanziaria, poiché si identifica con una società che non produce o scambia beni o servizi, ma l'oggetto sociale è proprio quello di partecipare ad altre società operative. Invece, la holding mista o operativa, è quella che oltre alle funzioni di organizzazione nei riguardi delle società aderenti, svolge altre funzioni importanti per l'attività della stessa azienda, come l'attività di scambio o produzione di beni o servizi. La holding capogruppo è la società che possiede azioni o quote di altre società in quantità rilevante tanto da influenzare la loro amministrazione e può essere sia una holding finanziaria che una holding operativa.
Il controllo che viene esercitato dalla società madre, detta anche holding, può essere o un controllo di diritto, nel caso in cui si limita a dirigere le società del gruppo, controllandole attraverso il possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, o un controllo di fatto, con la possibilità di poter imporre la propria volontà in assemblea. La struttura del gruppo può risultare composta in differenti modi: - o a catena, quando la holding controlla una società che a sua volta ne controlla un'altra e così via; - o a stella, se, invece, la holding controlla direttamente tutte le società del gruppo (questa configurazione risulta tipicamente adottata dalle multinazionali, che hanno tante società differenti quanti sono i diversi paesi in cui operano, ma controllate da una sola holding).
A questo punto è normale chiedersi quali sono i vantaggi che ne potrebbero derivare se uno decidesse di adottare la suddetta forma societaria. In realtà, i vantaggi che una holding può offrire sono tanti e in particolar modo, essa rappresenta un importante strumento mediante il quale si può procedere ad un'efficace pianificazione fiscale e a un buon coordinamento tra le varie imprese.
Un aspetto positivo collegato alla creazione del gruppo societario per la holding è rappresentato dalla possibilità di poter ridurre il rischio di impresa., Difatti, ogni società aderente è dal punto di vista giuridico indipendente e risponde con il proprio capitale, non coinvolgendo così quello che è direttamente in capo alla holding.
Per quanto concerne l'aspetto fiscale giova prendere in considerazione l'articolo 87 del DPR n.917/86, il quale disciplina il c.d. regime fiscale nominato PEX. Infatti, se viene rispettato quanto da tale norma indicato è possibile ottenere una rilevante detassazione sull’eventuale plusvalenza creata dalla cessione di quote o azioni, ma anche sulle quote di utile incassate dalla holding relative alle sue società controllate. Precisamente, è possibile pagare l’IRES solo sul 5% dell’utile proveniente dalle sue controllate. Si può giovare di tale esenzione del 95% solo se la società controllata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata. Inoltre, è possibile scegliere il regime del consolidato fiscale, il quale consiste nel riunire la tassazione delle società controllate con quella della società madre. In tal modo sarà possibile versare solamente un importo e nello stesso tempo si godrà di un'ottimizzazione della gestione finanziaria della holding.
Ritengo utile richiamare alcuni passi della risoluzione n. 40/E pubblicata il 17 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate, che in merito al regime di tassazione di una holding neocostituita ha fornito importanti chiarimenti circa la possibilità di poter esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo: "...ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del TUIR, “la società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”. Ciò significa che l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige, a pena di inammissibilità, che il soggetto controllante possegga nelle società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di 6 “controllo rilevante”, vale a dire assistito dai requisiti degli articoli 117 e 120 del TUIR.... L’articolo 120, comma 2, del TUIR, prevede, inoltre, che “il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1, deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione”. Più precisamente, la norma in questione stabilisce che il requisito del controllo rilevante deve sussistere ininterrottamente sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato. Ne consegue, che, in via generale, ai fini della verifica della sussistenza del suddetto requisito, bisogna avere riguardo tanto all’inizio dell’esercizio della società consolidante quanto all’inizio dell’esercizio della società consolidata.... Un’eccezione alla regola contenuta nel citato comma 2 dell’articolo 120 del TUIR è quella prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, che consente alle società neocostituite di optare, a partire dall’esercizio di costituzione, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, a condizione che la loro costituzione intervenga entro il termine utile per esercitare l’opzione [ossia, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera d), del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 7 periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione] e che, comunque, risultino rispettate le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Con riferimento alla partecipazione delle società neocostituite al consolidato fiscale (a partire dall’esercizio di costituzione e in qualità di consolidate), infatti, la circolare n. 40/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio del loro esercizio, senza guardare invece all’inizio dell’esercizio della controllante. E questo si desume dal fatto che, se il controllo rilevante dovesse essere verificato tanto con riferimento all’inizio dell’esercizio della consolidante quanto con riferimento all’inizio dell’esercizio delle consolidate, le società neocostituite non potrebbero optare, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo già a partire dall’esercizio di costituzione, mancando il requisito del controllo rilevante all’inizio dell’esercizio della controllante, che è, di regola, una società preesistente rispetto alle neocostituite... le società neocostituite possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se “tanto la società controllante tanto la controllata siano società neocostituite” e “la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata”. Ciò, anche e soprattutto, alla luce della assimilazione tra società neo acquisite e società neocostituite ai fini dell’accesso al consolidato fiscale, in qualità 10 di consolidate, sin dall’esercizio di costituzione [effettuata nella più recente circolare n. 40/E del 2016 (paragrafo 8)]...".
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Alla luce di quanto detto, sono state fornite delle informazioni che potrebbero rivelarsi utili, anche se sono numerosi gli aspetti da analizzare e ogni caso una pianificazione di questo tipo richiede sempre uno studio personalizzato di carattere avanzato.
Leggendo questo articolo hai avuto modo di conoscere la holding e chissà che non sia proprio questa la forma più adatta per la costituzione del tuo gruppo societario.
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