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Non di rado un professionista o un'impresa si trova a dover effettuare la cessione dell'auto aziendale e, in questo caso, è fondamentale individuare la corretta disciplina Iva da applicare. Oltre a fornire alcuni concetti fondamentali che ti consentiranno di capire meglio la disciplina Iva relativamente alla cessione dell'auto aziendale, si richiameranno alcuni dati normativi e si vedrà cosa inserire nella fattura di cessione di auto aziendale.
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Disciplina sull'imposta sul valore aggiunto per la cessazione di auto aziendali
L’imposta sul valore aggiunto, è disciplinata dal D.P.R. numero 633/1972 e si basa sul presupposto che il tributo che ogni soggetto passivo deve versare allo stato, può detrarre dal debito Iva l'imposta che ha gravato sui suoi acquisti.
Ne deriva che una delle sue principali caratteristiche è la neutralità, che può essere garantita proprio dal diritto ad esercitare la detrazione. Essa consiste nel consentire al soggetto passivo che ha effettuato acquisti relativi alla propria attività di poter recuperare l'imposta che è stata assolta tanto da neutralizzare l'Iva che ha influito sull'imprenditore e professionista.
Tale diritto, in alcuni casi previsti espressamente, può subire delle limitazioni o addirittura essere negato. In merito alla tematica tratta in tale articolo, ovvero relativamente ai veicoli, la disciplina dell'Iva trova una propria regolamentazione nell'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, che individua delle limitazioni al diritto alla detrazione dell’Iva assolta per il loro acquisto.
La suddetta disposizione dispone che "l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione". Si sottolinea che non si detrae il 40% dell’Iva qualora i mezzi sono oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio, ma in queste ipotesi si detrae il 100%.
Si precisa che il trattamento ai fini IVA delle auto ha subito molte e importanti modifiche, le quali hanno consentito di poter adottare un regime di parziale detraibilità dell’imposta rispetto al passato in cui, invece, era disposto un regime di totale indetraibilità. In particolare, nel 2007 con la legge n. 244 si è intervenuti, al fine di adeguare la disciplina di tale settore alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18.6.2007, n. 2007/441/CE, la quale ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai veicoli aziendali ad uso promiscuo.
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Per poter individuare il corretto trattamento Iva nella cessione di auto aziendali, è rilevante prendere in considerazione la detrazione Iva che è stata effettuata al momento dell'acquisto del veicolo aziendale.
Infatti, quanto detto fa riferimento al c.d. principio di simmetria, ovvero bisogna assoggettare ad Iva il 40% del corrispettivo di cessione che percentualmente corrisponde alla quota che è stata detratta a momento dell’acquisto.
Pertanto, le fattispecie riscontrabili sono le seguenti:
- cessione di veicolo acquistato senza detrazione dell'Iva: in tal caso qualora il contribuente decidesse di rivendere l'auto l'operazione sarà esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede l’esenzione Iva per le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972;
- cessione di veicolo acquistato con detrazione integrale dell’Iva: questa rappresenta l'ipotesi in cui alla cessione successiva verrà applicata l'Iva con aliquota ordinaria;
- cessione dell'auto acquista con detrazione parziale dell'Iva: la base imponibile è limitata alla corrispondente detrazione effettuata. Secondo l’art. 13, comma 5, del DPR 633/1972: “Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”. Essendosi avuti differenti percentuali di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di auto, è necessario individuare quale percentuale di indetraibilità è stata applicata all'atto dell'acquisto. Di conseguenza, in merito all'importo della cessione sarà da assoggettare ad Iva nella misura ordinaria la base imponibile calcolata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando l’Iva; la parte residua, sarà “Fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5, DPR 633/1972”;
- cessione di autovettura acquistata senza applicazione dell’IVA e con applicazione del regime del margine: si sottolinea che il regime del margine è possibile alla condizione che l'acquisto da parte del cedente sia avvenuto senza applicazione dell’Iva e da: un soggetto privato; un soggetto passivo Iva, che al momento dell’acquisto non ha potuto detrarre l’imposta ai sensi dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72; un soggetto passivo Iva che a sua volta abbia assoggettato l’operazione al regime del margine. In questo caso, nella fattura, per l'eventuale e successiva cessione, sarà riportata la seguente dicitura: “operazione in regime del margine ex DL 41/199” e relativamente all’IVA sarà necessario scorporarla dalla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto dello stesso;
- cessione di auto acquistata da un contribuente con regime dei minimi: se il veicolo è stato acquistato da un soggetto che ha aderito al regime dei minimi, nella successiva cessione dovrà essere applicato il regime del margine, indicando altresì sulla fattura “operazione in regime del margine ex DL 41/1995”.
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Fattura in caso di cessione di auto aziendali
Pertanto, è importante per prima cosa individuare il regime Iva da applicare in caso di cessione di auto aziendale per poter emettere una fattura corretta.
La formula da tenere in considerazione per calcolare la base imponibile Iva è:
prezzo di vendita x 40% / 1+ 22%*40%
Supponendo che al momento dell'acquisto è stata assolta l'Iva pari ad € x, ovvero al 40% dell'imponibile, la successiva cessione deve essere assoggettata ad Iva per una parte corrispondente,
e la parte restante sarà un importo escluso da base imponibile ai sensi art.13, co.3, DPR n.633/72.
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Quanto sopra, è stato scritto con l'intento di fornirti alcuni degli elementi per applicare il regime Iva in una fattura relativa alla cessione di un veicolo, ribadendoti che il trattamento ai fini dell’applicazione dell’Iva varia in base alla detrazione scontata sull’acquisto del mezzo. Infatti, ricordati sempre del c.d. principio di simmetria, secondo il quale il regime Iva applicato in sede di acquisto deve essere applicato anche nella successiva fase della vendita.
Tuttavia, se ancora non sei tanto sicuro sul regime Iva da applicare per la cessione di un veicolo aziendale, è bene che tu ti rivolga ad un professionista che studierà il tuo caso specifico ed eliminerà i tuoi dubbi.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.
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