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Le operazioni Iva triangolari

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Le operazioni Iva triangolari

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Uno degli aspetti più problematici dell'Iva, per qualsiasi operatore economico, è quello che concerne le c.d. operazioni triangolari. Lo scopo di tale articolo sarà proprio quello di fornire, innanzitutto, una definizione di operazioni triangolari per poi chiarire i dubbi che possono sorgere sulle triangolazioni Iva. Pertanto, ti consiglio di leggere il seguente articolo se ti trovi a compiere questo tipo di operazioni.

Alla fine è riportata una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, nella quale è affrontata una situazione particolare.

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Che cosa si intende con "operazioni triangolari Iva"?

Le transazioni triangolari sono dette così in quanto sono coinvolti tre soggetti:

1) primo cedente:  chi fornisce il bene e lo cede al promotore della triangolazione e consegna poi, sulla base delle indicazioni date dal promotore, al destinatario finale;

2) promotore della triangolazione: si identifica come cedente intermedio (secondo cedente), che effettua due transazioni, di acquisto e di vendita;

3) destinatario finale: il soggetto al quale è consegnato materialmente il bene che ha provveduto ad acquistare dal promotore della triangolazione.

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Il ruolo fondamentale è svolto dal promotore della triangolazione, il quale acquista dal primo cedente e che fornisce le indicazioni a quest'ultimo per la consegna del bene direttamente al cliente finale. Difatti, si possono qualificare operazioni triangolari a condizione che il trasporto del bene avvenga per conto e in nome del primo cedente e che lo stesso bene non entri nella disponibilità del secondo cedente. I tre soggetti in queste operazioni devono essere soggetti passivi IVA ed iscritti al VIES.

Tipologie di triangolazioni.

È possibile individuare differenti triangolazioni:

- Triangolazioni intracomunitarie semplificate: i tre operatori sono soggetti passivi d’imposta registrati di tre diversi Paesi comunitari;

- Triangolazioni comunitarie interne non semplificate: nella transazione intervengono due operatori registrati in Italia ed uno, invece, registrato in un altro Stato comunitario;

- Triangolazione intracomunitarie improprie con intervento di un operatore extracomunitario: presenza nello scambio di un soggetto extracomunitario.

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Dal punto di vista della fatturazione, è importante che la fattura venga emessa in entrambe le due cessioni, ricordandosi che tali operazioni sono caratterizzate dalla non imponibilità dell'Iva ai sensi dell'articolo 58, comma 1 DL n 331/93, articolo 41, comma 1, lettera a) DL n 331/93, nel caso di operazioni intracomunitarie; articolo 8, comma 1, lettera a) DPR n 633/72 nel caso di esportazioni.

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In questo tipo di operazioni un ruolo cruciale è rivestito dal trasporto dei beni, i quali dal Paese del primo cedente devono raggiungere quello del destinatario finale.

Si richiama l'articolo 138, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE il quale dispone: "Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

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Caso particolare: Triangolazione comunitaria - contratto di "consignment stock" - momento di effettuazione della cessione intracomuniatria Art. 41, primo comma, lett. a) e secondo comma, lett. c) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Giova riportare la risoluzione n. 49/E/2008, con la quale l'Agenzia delle entrate ha affrontato proprio questa situazione particolare che può verificarsi ambito dell'Unione Europea. Di seguito il quesito che gli è stato posto e il relativo parere.

QUESITO: La società istante ALFA (di seguito “ALFA”) chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile all’operazione commerciale di seguito descritta. ALFA intende stipulare un contratto di fornitura con la BETA (di seguito “BETA”), società residente nei Paesi Bassi appartenente al medesimo gruppo multinazionale, in base al quale ALFA assumerebbe l’impegno di consegnare le merci direttamente al destinatario finale cliente della BETA (la società francese GAMMA, di seguito “GAMMA”), presso un deposito in conto terzi ubicato in Francia, di cui quest’ultima ha la disponibilità. I beni rimarrebbero di proprietà di ALFA fino al momento dell’effettivo prelievo dal magazzino ad opera di GAMMA in conseguenza di un contratto di “consignment stock” stipulato tra BETA e GAMMA, con il consenso del fornitore ALFA, in forza del quale si realizzerebbe il duplice e contestuale trasferimento di proprietà delle merci da ALFA a BETA e da quest’ultimo a GAMMA. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 Con riferimento al suddetto accordo, l’istante chiede di conoscere se il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione della fattura non imponibile, sia quello dell’invio della merce in Francia oppure quello del prelievo dei beni dal deposito da parte di GAMMA, considerando che l’operazione si potrebbe configurare come “triangolazione”, nella quale il proprio cliente non è il destinatario finale delle merci (GAMMA) ma la società olandese (BETA), promotrice della triangolazione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: Le operazioni triangolari comunitarie si realizzano attraverso la partecipazione di tre soggetti d’imposta, appartenenti a tre Stati comunitari diversi, in cui il promotore dell’operazione (cessionario-cedente), nel caso in esame BETA, soggetto identificato ai fini IVA nei Paesi Bassi, acquista beni da un soggetto passivo identificato in altro Stato membro (nella fattispecie prospettata ALFA, società italiana), a cui chiede di consegnarli al proprio cliente di altro Stato membro (GAMMA, identificato in Francia). In tale contesto, affinché la cessione effettuata da ALFA nei confronti di BETA possa essere qualificata come non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, è necessario che il passaggio della proprietà a favore di BETA avvenga all’atto dell’invio dei beni in Francia a GAMMA. La circostanza che, nel caso in esame, il passaggio di proprietà non si realizza all’atto della spedizione dei beni mette in dubbio la configurabilità dell’operazione come cessione intracomunitaria in partenza dall’Italia.

4 Ciò posto, occorre ricordare che, con riguardo al contratto di “consignment stock” , questa Amministrazione ha riconosciuto allo stesso una valenza anche in ambito fiscale, quale causa sospensiva del trasferimento di proprietà tra le parti contrattuali ubicate in due diversi Stati membri, in quanto gli effetti traslativi si realizzano successivamente, all’atto del prelievo dei beni da parte del destinatario degli stessi (ed in ogni caso entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione). Detto effetto sospensivo, però, va circoscritto alle cessioni intracomunitarie bilaterali (così come negli acquisti intracomunitari bilaterali). Nel caso in specie, pertanto, quanto appena affermato no trova applicazione poiché l’operazione coinvolge tre Stati membri. Inoltre, sempre con riferimento alla fattispecie in esame, la circostanza che che l’effetto traslativo della proprietà tra ALFA e BETA si realizza solo in un momento successivo, in dipendenza del contratto di “consignment stock” posto in essere tra BETA e GAMMA, rende l’operazione prospettata non conforme ai principi alla base delle transazioni intracomunitarie. Infatti, la cessione intracomunitaria effettuata da ALFA non può essere sospesa a causa di un contratto di “consignment stock” intercorrente tra il proprio cliente ed un terzo, per cui non può riconoscersi corretta la prima delle soluzioni prospettate dall’interpellante. In relazione alla seconda alternativa proposta dall’istante, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la scrivente ritiene egualmente che ALFA non effettui una cessione intracomunitaria nei confronti di BETA in quanto all’invio dei beni in Francia non corrisponde un contestuale trasferimento del diritto di proprietà sui beni. In tale ipotesi, l’operazione eventualmente potrebbe essere configurata come un invio a sé stesso da parte di ALFA, assoggettabile al regime di non imponibilità di cui all’articolo 41, secondo comma, lett. c) del D.L. n. 331 del 1993 (cfr. circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, parte B, par. 2.2, punto 3), previa nomina di un rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia da parte 5 di ALFA. La successiva cessione nei confronti di BETA costituirebbe cessione di beni territorialmente rilevante in Francia e, come tale, da assoggettare ad Iva in detto ultimo paese.

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Non è facile in poche righe rispondere ai tanti dubbi che sorgono attorno alla tematica trattata. Tuttavia, vista la complessità della materia, per evitare di compiere degli errori il consiglio è quello di contattare un consulente del settore, che potrà dare delle risposte più precise in base al singolo caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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