Le operazioni Iva triangolari
VENDITA DI OPERE D'ARTE: 3 COSE DA SAPERE SULLA TASSAZIONE
Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.
Massima: “Ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento(soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E”.
Estratto: “i giudici di appello hanno correttamente rilevato come i criteri addottati dall'Amministrazione ai fini dell'emissione dell'atto impositivo si palesassero astratti, in quanto tali inidonei a sorreggere il maggior valore accertato. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i criteri di stima di cui citato art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, il quale è volto a far sì che la stima degli immobili sia quanto più possibile conforme - sulla scorta di elementi di valutazione non già apodittici, bensì concreti ed obiettivi - al loro effettivo valore venale”.
Estratto: “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento”.
Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.
Estratto: “annullato un avviso di accertamento per vizi di forma - l'amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. L'onere dell'amministrazione era quindi di annullare l'atto impugnato - una volta rilevata la sussistenza del vizio che poi la CTP ha accertato - prima della scadenza del termine decadenziale senza attendere la pronuncia del giudice provinciale, pena il maturarsi della decadenza”.
Estratto: “gli elementi addotti a sostegno della tesi dell'Ufficio assurgono, al più, a "sospetti", non consentendo di ritenere assolto, nella specie, l'onere gravante sull'amministrazione e consistente nella dimostrazione non solo (1) dell'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale ma anche (2) della circostanza per cui il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva”.
Estratto: “la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, della questione dell'adeguatezza della contribuente, nell'anno d'imposta sub iudice, allo studio di settore, si traduce nell'omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale) potenzialmente giustificativo dell'inferenza a discarico della contribuente, ovvero nella denuncia della mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ma rispetto al quale il giudice di merito non ha motivato alcunché”.