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Imposta di registro. Si paga solo l’imposta fissa e non proporzionale in relazione ai decreti ingiuntivi per crediti derivanti da operazioni di finanziamento soggette ad IVA. Ha errato l’Agenzia che ha emesso l’avviso di liquidazione.

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Massima: Ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento(soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E”.

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Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 7

Sentenza del 19/06/2019 n. 612 -

L'Agenzia delle Entrate ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 49 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti in data 11.12.2017 (depositata il 22.1.2018) con la quale veniva accolto il ricorso proposto da I. Spa avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio, con riferimento alla registrazione della sentenza n. XXX del 20.1.2015, liquidava le imposte, le sanzioni e gli interessi per complessivi euro 6.579,00. La banca, in sede di ricorso, aveva contestato l'applicazione dell'imposta in misura proporzionaleed in particolare la" Falsa applicazione degli artt. 37 del D.P.R. 131/86 e 8 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Omessa applicazione della nota II al medesimo art. 8 e dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86". La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'imposta richiesta poiché "liquidata con l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%di cui agli artt. 37 e 8 della tariffa parte prima del DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella legittimamente dovuta in misura fissa". Propone appello l'Agenzia delle Entrate lamentando l'errata ed apparente valutazione delle norme applicabili in tema di applicazione dell'imposta di registro per la tassazione di un decreto ingiuntivo, effettuato senza tenere conto della natura delle somme oggetto di garanzia fideiussoria. All'udienza del 20 maggio 2019 la causa è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, quindi, deve essere rigettato. In data 22 febbraio 2011 la Banca P. spa, ora I. spa, ha concesso alla T. Spa un finanziamento di euro 300.000,00 e, in pari data, la M. LP, società controllante della T. spa, ha rilasciato in favore della banca una lettera di patronage cd. "forte" con la quale garantiva e si impegnava a rimborsare qualsiasi importo dovuto dalla T. Spa in relazione alla linea di credito aperta a condizione che la società garante avesse ceduto parzialmente o totalmente la propria partecipazione in T. Spa così come nel caso in cui quest'ultima fosse incorsa in procedure concorsuali. Nelle more la T. Spa ha deliberato la propria liquidazione e la trasformazione in srl e, successivamente, l'accesso al concordato preventivo. Riscontrata la morosità della T. rispetto al contratto di finanziamento, la banca ha revocato l'affidamento ed ha intimato alla M. srl di onorare il debito della garantita e, in assenza di riscontro, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Chieti il decreto ingiuntivo n. XXX. La M. spa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale di Chieti, con sentenza n. XXX del XXX, accertata la natura "forte" della lettera di patronage e la circostanza che detta società si era impegnata a rimborsare a prima richiesta "qualsiasi importo" all'istituto di credito nell'ipotesi di registrazione di atti recanti la condanna al pagamento di somme soggette ad Iva", ha confermato il decreto ingiuntivo di cui sopra. Con sentenza n. XXX del XXX, pubblicata il XXX, passata in giudicato, la Corte di Appello ha riformato la sentenza n. 43/215 ed ha revocato il decreto ingiuntivo. L'Ufficio, con avviso n. XXX, emesso il XXX, ha liquidato l'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n. XXX del XXX emessa dal Tribunale di Chieti per complessivi euro 6.579,00 oltre ulteriori spese ritenendo "che l'impegno a rimborsare una somma qualsiasi, non necessariamente soggetta ad Iva, purchè dovuta dalla T. Spa, esclude l'applicabilità della nota II posta in calce all'art. 8, con la quale il legislatore ha inteso regolamentare l'applicabilità del principio di alternatività Iva/registro nell'ipotesi di registrazione di atti recanti la condanna al pagamento di somme soggette ad Iva". Provvedimento, quest'ultimo, oggetto di ricorso da parte della banca. Rileva questa CTR che in materia di imposta di registro, l'art. 37 del DPR 131/86, prevede l'assoggettamento ad imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversia civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio (compreso, quindi i decreti ingiuntivi) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Per quanto riguarda la misura della tassazione, l'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R., alla lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota del 3% ai provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme e valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura. La successiva Nota II al medesimo art. 8 dispone, però, che tali condanne sono soggette ad imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad IVAai sensi dell'art. 40 del medesimo DPR e, quindi, non solo per le operazioni imponibili ma anche per quelle non imponibili o esenti di cui agli artt. 8, 8 bis, 9, 38 quater e 10 del DPR 633/72 nonché per operazioni non soggette al tributo per mancanza del presupposto della territorialità (art 7 e segg. del DPR 633/72). ex art. 3 del DPR 633/72. Il principio di alternatività di cui sopra si applica anche alle operazioni di finanziamento bancario, qualificabili come prestazioni di servizi e, quindi, rientranti nel campo dell'applicazione dell'Iva. Alla luce di quanto appena detto, quindi, anche ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento (soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, come affermato dalla CTP nella sentenza impugnata. In tal senso si è espressa la suprema Corte di Cassazione laddove ha chiarito che il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Nel caso in esame la sentenza n. XXX R.G. emessa in favore della Banca attiene a saldi debitori originati da operazioni bancarie e finanziarie soggette ad Iva e, quindi, ad imposta fissa. Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E. La tesi sostenuta dall'Ufficio e cioè che la lettera di patronage sottesa alla sentenza che imponeva il rimborso in favore della banca di una "somma qualsiasi non necessariamente assoggettata ad Iva" con conseguente esclusione dell'alternatività Iva /registro applicabile solo per il pagamento di somme soggette ad Iva, non può essere accolta perché la sentenza oggetto di tassazione non è generica, come sostenuto, ma relativa al contratto di finanziamento originariamente intercorso con la società garantita ma anche perché nel caso di specie ricorre l'accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella principale atteso l'insorgere in capo al garante di un vero e proprio obbligo di adempimento in luogo della garantita che, come già detto, attiene alla restituzione di un finanziamento bancario, operazione soggetta ad Iva. Alla luce delle predette considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese vanno compensate attesa la complessità della questione.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. XXX r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese. Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 20 maggio 2019.

 

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