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Estratto: “il giudice di appello, avendo ricostruito la fattispecie concreta in tal senso, ha ritenuto che la stessa non fosse riconducibile all'art. 7 d.l. 323/1996, poichè la fideiussione, cui ineriva il deposito, non era ricollegabile ad un'operazione di finanziamento del depositante o di un terzo, ma veniva a garantire l'adempimento di una prestazione inserita nell'ambito di una complessa fattispecie contrattuale”.

Massima: Ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento(soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E”.

Estratto: “la sentenza impugnata, nel dare atto che le risultanze del bilancio tenevano conto delle somme erogate dai soci e facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all'operazione (e non di sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 D.P.R. n. 917/86) ha correttamente interpretato la normativa applicabile”.

Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.