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Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.

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Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.

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In questo contributo affronteremo insieme il tema delle spese di pubblicità in ambito tributario e prenderemo in considerazione un caso di annullamento di avvisi emessi dall'Amministrazione Finanziaria.

Prima di cominciare, tieni conto che all'interno del contratto di sponsorizzazione si distingue tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità.

In particolare, le spese di pubblicità sono state definite come quelle “sostenute per iniziative dirette ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, oltre che a potenziarne la possibilità di sviluppo” (vedi  Cass. Ord. 14252/2014).

Inoltre, la Commissione Territoriale Provinciale di Lecce nel 2012 ha affermato come “le spese di sponsorizzazione sportiva (…) sono di regola riconducibili tra le spese di pubblicità (…), allorché abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro, in tal senso, una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, cosicché sussista quel legame logico tra l'attività dell'azienda sponsorizzante e la promozione dedotta(...)” ( CTP Lecce n. 53/2012).

Vediamo un caso (tra tanti altri) di avvisi annullati dopo il ricorso a seguito di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per spese di pubblicità:

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna con sentenza del 10 gennaio 2020, n. 94 ha dato ragione alla contribuente, statuendo che la stessa aveva provato per tabulas (e già in primo grado) i pagamenti effettuati verso due associazioni sportive dilettantistiche, così pure lo svolgimento dell'attività di sponsorizzazione.

Il processo trae origine da tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 emessi dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti di una società a responsabilità limitata.

Le contestazioni dell'Ufficio facevano riferimento a:

- i costi per prestazioni di terzi afferenti ad un contratto di noleggio di beni mobili e servizi contabili, il cui corrispettivo pattuito era stato ritenuto sproporzionato rispetto al valore complessivo delle attrezzature noleggiate;

- le spese di pubblicità ritenute indimostrate, eccessive e comunque non utili rispetto all'attività commerciale svolta, per difetto di inerenza.

La contribuente ha impugnato i tre avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che ha accolto il motivo di doglianza con la quale la contribuente lamentava la spesa sopportata per il contratto di noleggio, rigettando però l'impugnazione riguardo le spesa di pubblicità.

Successivamente la contribuente ha proposto appello principale alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con riferimento alle censure sulle spese di pubblicità.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale, ribadendo la non inerenza delle spese sopportate per il contratto di noleggio.

LE CONCLUSIONI DEI GIUDICI

La CTR ha concluso statuendo come le spese di sponsorizzazione verso associazioni dilettantistiche sportive sono assistite da presunzione assoluta di congruità qualora la dazione di danaro rientri nei limiti quantitativi di cui all'art. 90, comma 8 della L. 289/ 2002 e sia stata pacificamente sostenuta a fronte di una controprestazione della società sponsorizzata.

Per questo motivo i giudici hanno dichiarato che la contribuente avesse, già in primo grado, provato “per tabulas” “con inequivoca documentazione” sia i pagamenti effettuati verso due associazioni sportive dilettantistiche, sia l'effettivo svolgimento di tale attività di sponsorizzazione e promozione dell'immagine, grazie al deposito di “copioso materiale fotografico”.

Pertanto le doglianze dell'Ufficio sono state ritenute infondate.

I giudici hanno fatto riferimento all'articolo 90, comma 8, L. n. 289/2002 che consente l'integrale deducibilità delle sponsorizzazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, incentivando la corresponsione di denaro da parte degli sponsor.

Anche la Corte di Cassazione, con orientamento prevalente ha ritenuto pacifico che il comma 8 dell'art. 90 della L. n. 289/2002 qualifica ex lege come pubblicitarie le spese sostenute se si verificano le seguenti condizioni: 1) il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica; 2) è rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla norma; 3) la sponsorizzazione mira a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; 4) il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

In sintesi, quanto alle spese di pubblicità non occorre una valutazione di connessione in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d'affari ed all'oggetto sociale in quanto la norma parla di una “presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata “.

Quindi deve considerarsi irrilevante ogni considerazione circa “la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente”( vd. Cassazione 8981/2017, Cass. 7202/2017).

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Questo è solo un esempio di annullamento di avviso a seguito di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per spese di pubblicità, tuttavia le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista preparato proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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