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Confermata la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo amministrativo. Per alcune era anche maturata la prescrizione

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Estratto: “la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 3376 del 12 febbraio 2020

C.F.M. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la comunicazione di fermo amministrativo deducendo la illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata o irregolare notifica delle cartelle relative ai tributi, per la carenza di motivazione e l'illegittimità del medesimo, nonché per l'ipoteca già accesa sulle cartelle e l'omesso invio della preventiva intimazione di pagamento. La CTP di Roma con sentenza in data 9.2.2012, dopo aver dato atto dello sgravio di alcune cartelle, annullava il provvedimento impugnato sul presupposto del decorso del termine prescrizionale per le altre cartelle relative al mancato pagamento della tassa automobilistica nonché per la mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 e per il comportamento non improntato a trasparenza e buona fede dell'agente della riscossione nel contemporaneo ricorso al fermo ed all'iscrizione ipotecaria. Proposto appello da parte dell'Equitalia Sud s.p.a., la CTR del Lazio con sentenza in data 13.3.2014 rigettava il gravame ritenendo corrette le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado. Avverso detta pronuncia l'Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Parte intimata non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c." parte ricorrente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata laddove il contribuente non aveva mai eccepito la prescrizione delle cartelle maturata dalla loro notifica a quella successiva dell'atto impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Falsa applicazione dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto nulle le notifiche delle cartelle di pagamento ed inoltre prima del fermo era stato notificato al contribuente il relativo preavviso.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." parte ricorrente deduceva che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto necessario prima dell'adozione del fermo amministrativo l'invio dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2 d.p.r. n. 600/73.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." parte ricorrente deduceva che erroneamente la sentenza impugnata non si era pronunciata in ordine alla irregolarità della notifica della cartella di pagamento.

Il primo motivo è infondato. Ed invero il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Nella specie l'eccezione di prescrizione dei crediti è stata sollevata dal contribuente fin dal giudizio di primo grado, come si evince dalla lettura della sentenza della CTR non specificamente censurata sul punto.

Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La censura, invero, è stata erroneamente formulata secondo il paradigma del'art. 360 n.5 c.p.c. antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 54/2012, conv. nella I. 134/2012.

Il quarto motivo è del pari inammissibile. Ed invero, il ricorrente lamenta che la CTR non abbia preso in considerazione un fatto decisivo ai fini del giudizio ovvero la regolarità della notifica della cartella, non cogliendo in tal modo la ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha invece ritenuto venuto meno il presupposto del fermo in ragione dello sgravio delle cartelle e del fatto che per alcune è maturata la prescrizione.

In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell'intimato. Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2018.

 

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