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Attività di vendita giocattoli e accertamenti fiscali: attenzione a dazi e studi di settore

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Attività di vendita giocattoli e accertamenti fiscali: attenzione a dazi e studi di settore

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Le attività dedite al commercio al dettaglio di giocattoli, videogiochi o articoli per bambini costituiscono una grande possibilità di guadagno con un trend in continua crescita. Il motivo è presto spiegato. L’acquisto di beni da destinare ai più piccoli non risente di crisi ed è oggetto di grande attenzione, sia in termini di sicurezza che di qualità.

Nella realtà italiana il settore si contraddistingue per la presenza di una pluralità di attività prevalentemente di piccole e medie dimensioni. Si tratta generalmente di imprese gestite in forma individuale, direttamente dal titolare, ma non mancano neppure attività di grandi dimensioni o esercitate in forma di franchising.

Anche questo settore, come qualsiasi altro incentrato sul commercio di beni, non è esente da controlli e accertamenti fiscali mirati ad ostacolare presunte forme di evasione. In particolare, si ritiene che la principale forma di evasione nella vendita di giocattoli venga attuato con l’occultamento dei ricavi, quindi mediante la mancata emissione di una parte di scontrini fiscali, oppure emettendoli con un importo inferiore rispetto a quello dovuto. Gli accertatori ritengono che queste pratiche siano facilitate dal rapporto diretto che intercorre tra commerciante e consumatore finale. In sostanza Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate ritengono che attività di rivendita di giocattoli non dichiarino tutto l’utile effettivamente realizzato e quindi evadano l’IVA sulle vendite.

Tuttavia, la standardizzazione degli accertamenti non tiene spesso in dovuta considerazione la diversa realtà e condizione in cui operano tali imprese. Generalmente gli accertamenti partono dalle verifiche sulle percentuali di ricarico. Tali controlli però non analizzano la diversità dei prodotti/giocattoli commercializzati i quali hanno una diversa maggiorazione di vendita. Ed infatti, un giocattolo molto richiesto, recentemente immesso sul mercato ha una percentuale di ricarico molto diversa rispetto ad uno già presente da diverso tempo e molto meno richiesto. Inoltre, non si tiene conto che la percentuale di ricarico è diversa anche in relazione ad eventuali vendite promozionali attuate nel corso dell’anno.

Per tali motivi bisognerebbe sempre procedere in contraddittorio con il commerciante il quale, oltre alla vendita pura e semplice di giocattoli, può offrire alla clientela anche altri servizi, quali il noleggio di videogiochi, di giochi gonfiabili, ecc. o la rivendita di giocattoli usati. Tutti questi elementi influenzano la determinazione dei ricavi complessivi e vanno esaminati in maniera approfondita e non sommaria, come spesso accade.

Si tratta, infatti, di circostanze che vengono trascurate in fase di accertamento e che, al contrario, possono cambiare in maniera significativa l’importo complessivo dei ricavi.

Uno dei problemi più frequentemente riscontrati nel settore del commercio dei giocattoli riguarda le obbligazioni doganali. Molti commercianti, infatti, intrattengono rapporti commerciali con aziende aventi sede al di fuori del territorio nazionale e comunitario, al fine di acquisire prodotti a prezzi più competitivi. In tutte queste transazioni internazionali il prelievo fiscale si concretizza con il pagamento dei diritti doganali, ovvero di dazi e tasse dovute quando vengono importate le merci in Italia. In questi casi l’aspetto più problematico riguarda il soggetto tenuto al pagamento di detti dazi o le royalties eventualmente dovute.

Insieme al pagamento dei dazi, uno dei più frequenti motivi di contenzioso è quello che riguarda l'accertamento fondato sugli studi di settore, ora ISA. In questi casi, infatti, nel momento in cui viene rilevato uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultante dagli studi di settore concernenti l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, ha avvio una determinazione presuntiva dei ricavi.

In questi casi, tuttavia, capita che l’ufficio tributario non prenda in dovuta considerazione la specificità del ramo merceologico che presenta una grande diversità a seconda del territorio, della tipologia dei prodotti offerti, del target di riferimento, della presenza di concorrenti, delle dimensioni dell'attività, ecc.

Ed infatti, i ricavi conseguiti in un anno da un negozio di piccole/medie dimensioni possono drasticamente cambiare se nei pressi dell’esercizio apre un negozio della grande distribuzione. Oppure, un esercizio collocato all’interno di un centro commerciale produce redditi diversi da un negozio di periferia.

Per tutte queste ragioni, gli accertamenti condotti nei confronti degli esercenti attività di rivendita al dettaglio di giocattoli possono essere illegittimi. Esaminiamo alcuni casi in cui i contribuenti., esercenti attività di commercio al dettaglio di giocattoli, hanno vinto contro l’Agenzia delle Entrate in esito al processo.

Comm. Trib. Reg. della Sicilia, sentenza n. 754/13/2017

In questa vicenda la CTR siciliana ha affrontato il ricorso presentato da un esercente attività di commercio al dettaglio di giocattoli il quale, in qualità di rappresentante indiretto, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a diritti doganali derivante dalle importazioni di giocattoli in plastica provenienti dalla Cina, per le quali era stata accertata una differenza tra il valore dichiarato e quello accertato. A parere dell’Agenzia delle Entrate in caso di sottofatturazione esiste, infatti, una responsabilità solidale del rappresentante indiretto. Titolare dell'obbligazione doganale è il dichiarante.

Il contribuente, dal suo canto, sosteneva di essere solamente rappresentante indiretto e quindi non tenuto al pagamento dell’obbligazione doganale.

La CTR ha accolto la domanda del contribuente ritenendo che non vi è alcuna responsabilità solidale del rappresentante indiretto dell'importatore relativamente al pagamento di imposte scaturite a seguito di un accertamento doganale sul valore della merce importata.

Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sentenza n. 53/2018

Questa vicenda ha preso avvio da un atto di liquidazione con cui l’Agenzia delle Dogane provvedeva alla rettifica della bolletta doganale relativa all'importazione di giocattoli riconducibili ad un noto marchio relativamente alla mancata corresponsione da parte del contribuente delle royalties dovute al titolare del marchio.

A parere dell’Agenzia delle Entrate le royalties vanno incluse nel valore doganale delle merci importate il quale coincide con il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate nel territorio doganale dell'Unione europea. Per tali motivi anche i diritti di licenza finiscono con l’incidere sul valore doganale.

A parere della CTR, al contrario le royalties non vanno incluse all’interno del valore doganale e quindi nel caso di specie il problema non sussiste, non essendo le stesse pagate per fabbricare un prodotto ma per venderlo.

Comm. Trib. Prov.  di Roma, sentenza n. 63/08/2008

Sotto il profilo della valenza attribuita agli studi di settore, questa vicenda ha affrontato il ricorso promosso dai soci di un’attività di rivendita al dettaglio di giocattoli a seguito di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate con cui erano stati accertati maggiori ricavi. Alla base dell'accertamento vi era uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultava dagli studi di settore concernenti l'attività svolta dalla società.

I contribuenti hanno contestato gli esiti dell’accertamento fondato solamente sugli studi settore. Nello specifico i soci lamentavano il mancato esame da parte dell’Agenzia delle Entrate dei documenti da essi prodotti in risposta al questionario. Fra questi i documenti relativi alla concorrenza svolta, a non più di 20 metri dall'esercizio, da un negozio della grande distribuzione, nonché i gravi disagi avuti a causa della costruzione nella zona di un parcheggio dovuto all’ampliamento della piazza

La CTR, anche se in maniera solo parziale, ha accolto il ricorso promosso dai soci, riducendo così gli importi accertati.

 

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