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Oggi analizziamo insieme un caso di annullamento dell'avviso di accertamento per rettifica del classamento catastale e faremo luce sulla rilevanza dell'obbligo di motivazione in caso di accertamento, rettifica e aggiornamento catastale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3107 del 1° febbraio 2019 ha ribadito il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento, la rettifica e l'aggiornamento catastale necessitano di una specifica motivazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria e questo non solo nei casi di rettifica per microzona ma anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato su sollecitazione mirata dell'autorità comunale, come nel caso di c.d. riclassamento massivo per tutti gli immobili ricompresi nel territorio comunale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un contribuente contro un avviso di accertamento nel quale era stata aumentata la rendita catastale di un immobile di sua proprietà, a seguito di riqualificazione da categoria A/2 di classe seconda a categoria A/1 di classe prima.
In particolare, si evidenzia che il ricorrente procedeva per revocazione della sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della CTR Campania.
Il ricorrente denunciava che l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio avesse illegittimamente modificato il classamento per tutte le unità territoriali presenti nel comprensorio cittadino, in base alla sola collocazione topografica.
I giudici di legittimità hanno accolto la censura del ricorrente con la quale contestava la violazione e falsa applicazione degli art. 3 della L. n. 241/90 e 7 della L. n. 212/2000, per non avere la CTR rilevato l'insufficiente motivazione dell'atto di accertamento catastale, in quanto basato su elementi generici ed indistintamente relativi ad unità immobiliari con diverse caratteristiche e, comunque, senza l'indicazione, in concreto, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato la rettifica.
GLI ELEMENTI DELLA MOTIVAZIONE
Tieni presente gli elementi che deve riportare la motivazione del provvedimento di rettifica.
I giudici di legittimità, sul punto, hanno ricordato come la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare, nel dettaglio, i motivi del nuovo classamento.
Deve indicare, ovvero, se il nuovo classamento sia stato adottato:
- in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare (in questo caso esso deve recare l'analitica indicazione delle stesse);
- nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali (in questo secondo caso, va fatta specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento);
- oppure, ai sensi del comma 58 dell'art. 3 della Legge n. 662/1996 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all'Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe (in questa ipotesi va menzionata la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento).
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LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato in giurisprudenza
“ nel senso della necessità- in materia di accertamento, rettifica ed aggiornamento catastale- di adeguata e specifica motivazione da parte dell'amministrazione finanziaria(...)”.
Quindi, secondo la Corte ai fini della revisione del classamento catastale di immobili urbani la motivazione dell'atto “non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa specifica ipotesi l'atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che i renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento” di modo da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione.
In sintesi, non basta citare i parametri "riclassificatori" in via generale.
L'avviso di accertamento oggetto del giudizio, nella specie, non rispondeva ai requisiti motivazionali di legge, per come sopra delineati.
In esso l'Amministrazione si era limitata a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale, mentre nel richiamo operato ad “immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali”, aveva omesso di indicare, specificamente, tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li rendevano concretamente assimilabili a quello accertato. Inoltre, non era stato nemmeno precisato, nella motivazione, in che cosa consistessero “i significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane” citati nell'avviso.
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Questo è un esempio caso di annullamento dell'avviso di accertamento per rettifica del classamento catastale dovuto a difetto di motivazione. Tuttavia, le variabili possono essere molte di più e - poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza - non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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