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Istruzioni per la dichiarazione integrativa

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Istruzioni per la dichiarazione integrativa

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Ormai, sono tante le scadenze che accompagnano la vita di tutti noi e, molte volte, capita di ridursi all' ultimo minuto per compiere determinati adempimenti e commettere così degli errori.

Infatti, a molti può essere capitato di aver presentato una dichiarazione dei redditi con qualche anomalia e da lì è sorto il dubbio di sapere come correggerla ed evitare di avere problemi con l'Amministrazione Finanziaria e/o prima di avere problemi con l’Amministrazione Finanziaria.

Ebbene, in questo articolo si spiegheranno alcune importanti nozioni cercando nel contempo di rispondere ad alcuni dubbi frequenti relativi a tale tematica, vedendo come procedere per correggere eventuali errori o/e omissioni sulle dichiarazione dei redditi, al fine di ridurre le sanzioni applicabili.

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Che cos'è la dichiarazione integrativa? Qual è la tempistica per presentarla? Quali sono le sanzioni?

Innanzitutto, è doveroso specificare che cosa si intende con dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa è quel documento che consente al contribuente che si sia accorto di aver presentato una dichiarazione dei redditi con qualche errore o di aver omesso qualche dato, di sanare la propria situazione e regolarizzare così la sua posizione innanzi il Fisco. Tra gli errori più comuni che vengono commessi, ad esempio, vi rientrano o indicazione di oneri, costi deducibili, maggiori di quelli consentiti.

Pertanto, costituisce un requisito fondamentale per poter presentare la dichiarazione integrativa, la valida presentazione della dichiarazione originaria.

Gli errori possono essere distinti in due differenti tipologie, in quanto possono essere a sfavore o a favore del contribuente.

Nel primo caso, il contribuente in seguito all'errore o all'omissione ottiene dei vantaggi che in realtà non sarebbero dovuti.

Invece, nella seconda ipotesi, il contribuente si ritrova in una situazione di svantaggio a causa dell'errore/omissione.

A tal proposito, si richiama il D.L. 193/2016 (art. 5, comma 1), che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative in merito alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta, sostituendo i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. Ed in particolare, sono stati unificati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità. Pertanto, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il periodo di cinque anni, in linea con la decadenza dell'azione accertatrice che può essere svolta dall'amministrazione finanziaria, ai sensi dell' art 2 comma 8 dpr 322/1998, il quale così recita: " la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni".

Un'altra rilevante modifica è quella che fa riferimento all'eventuale maggior credito che potrebbe derivare dalla dichiarazione integrativa, si delineano due fattispecie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  il contribuente potrà usare il credito in compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997; se, invece, la presentazione della dichiarazione integrativa avviene oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il relativo credito può essere usato dal contribuente in compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”;

- in ogni caso nell’ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

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La presentazione della dichiarazione integrativa avviene mediante la compilazione di un classico modello Unico o modello 730, provvedendo a spuntare la casella in cui è riportata la dicitura "integrativa". Inoltre, si deve indicare nella casella “dichiarazione integrativa”:

- codice 1, per i casi indicati dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per correggere errori / omissioni;

- codice 2, nel caso in cui il contribuente voglia modificare la dichiarazione che è stata già presentata sulla base delle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014.

Naturalmente, in caso si effettua una dichiarazione integrativa sono previste delle sanzioni e degli interessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, che possono essere versati contestualmente o meno alla presentazione della dichiarazione integrativa. Difatti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta mediante la Circolare n. 42/E del 2016 fornendo chiarimenti in merito alle sanzioni da applicare in caso di dichiarazione integrativa per correggere gli errori, distinguendo tra errori rilevabili e non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni ed anche considerando i casi in cui la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni.

In queste ipotesi è opportuno fare la seguente distinzione:

- errori rilevabili da controllo automatizzato o formale (artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/1973). La sanzione da applicare è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, sanabile mediante ravvedimento operoso;

- errori NON rilevabili da controllo automatizzato o formale (dichiarazione infedele) e presentazione della dichiarazione entro 90 giorni;

- errori NON rilevabili da controllo automatizzato o formale (dichiarazione infedele) e presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni. Un'altra distinzione è quella fra esigua evasione (maggior debito o minor credito non sia superiore del 3% rispetto a quello calcolato nella dichiarazione ordinaria e che, in ogni caso, tale differenza non sia superiore a € 30.000) e non esigua evasione, quello calcolato nella dichiarazione ordinaria e che, in ogni caso, tale differenza non sia superiore a € 30.000.

Nella prima ipotesi si applicherà una sanzione compresa tra il 60% e il 120% della maggior imposta o minor credito, mentre in caso di non esigua evasione la sanzione prevista è compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Inoltre, la sanzione che dovrebbe applicarsi in questi casi, può beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e la riduzione della sanzione si applica sulla nuova misura minima:

- entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del 90% delle maggiori imposte dovute;

- oltre 90 giorni ma entro 1 ANNO: 1/8 del 90% delle maggiori imposte dovute;

- entro 2 anni 1/7 del 90% delle maggiori imposte dovute;

- oltre 2 anni ma entro la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: 1/6 del 90% delle maggiori imposte dovute;

- dopo la contestazione: 1/5 del 90% delle maggiori imposte dovute.

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Alla luce dei chiarimenti sopra esposti, se da una parte ti sei potuto tranquillizzare poiché puoi correggere una dichiarazione che ti sei accorto presenta qualche errore/omissione, dall'altra parte può essere che non ti senti ancora sicuro su come procedere, e se vuoi cercare di rimediare in modo certo e anche in tempi celeri, vista anche la tematica piuttosto complicata (e la normativa in continua evoluzione, con un alta frequenza di modifiche da parte di nuove leggi), è opportuno rivolgersi ad un professionista, che analizzando il singolo caso ti aiuterà a presentare la dichiarazione integrativa.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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