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Commercio al dettaglio di gioielli: accertamenti illegittimi se basati solamente sulle percentuali di ricarico. Esempi di casi in cui i gioiellieri hanno vinto contro l’Agenzia delle Entrate dopo aver presentato ricorso

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Commercio al dettaglio di gioielli: accertamenti illegittimi se basati solamente sulle percentuali di ricarico. Esempi di casi in cui i gioiellieri hanno vinto contro l’Agenzia delle Entrate dopo aver presentato ricorso

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L’esercizio del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria costituisce, ancora oggi, un’attività che offre ottime prospettive di guadagno.

Si tratta di un settore che ha subito nel corso degli anni significativi cambiamenti, soprattutto sotto il profilo dei beni oggetto di vendita. Infatti, accanto alla tradizionale vendita di beni di oreficeria, argenteria, orologeria, perle e pietre preziose ormai, all’interno delle gioiellerie, si trovano anche complementi d’arredo di lusso. Considerata attività dal sicuro e veloce rendimento, aprire una gioielleria costituisce quindi un’opzione allettante e redditizia.

Questa opportunità è favorita dal fatto che nella realtà italiana, accanto ai piccoli e medi punti vendita, coesistono le grandi catene distributive che operano di regola sotto forma di franchising. Inoltre, molto più spesso, si vedono fiorire punti vendita che sono diretta emanazione di orafi e di gioiellieri di grande fama.

Nel settore del commercio al dettaglio di gioielli, orologi, pietre preziose, ecc. la principale modalità di evasione è costituita dalla pratica di occultamento dei ricavi attuata soprattutto con il metodo della sottofatturazione.

Quest’ultima si realizza sia con la mancata emissione di scontrini sia con l’emissione di scontrini di importo inferiore rispetto a quello pagato al commerciante. Stando agli accertatori, un’altra pratica a cui i gioiellieri ricorrono per evadere le imposte è quella di gonfiare il magazzino in modo da ricomprendere nelle rimanenze finali anche alcuni beni acquistati e venduti in nero. In particolare i finanzieri ritengono che questa cattiva abitudine sia consentita grazie alla lavorazione degli ori usati acquistati da privati i quali non vengono registrati in contabilità.

Ma tra le principali attività di verifica svolte nei confronti delle gioiellerie vi è quella incentrata sulle percentuali di ricarico, ovvero sulle maggiorazioni che il commerciante applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita di gioielli e pietre preziose.

In tali casi l’accertamento ha ad oggetto quei prodotti maggiormente venduti che presentano una percentuale di ricarico ritenuta inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio applicato agli altri prodotti (o inferiore rispetto a quella consigliata dalla case produttrici o a quella che si ritiene applicata dai competitor del contribuente).

Si tratta di un’attività che (emerge dalla giurisprudenza) non viene sempre condotta con la sufficiente meticolosità, a volte senza assicurare un adeguato contraddittorio con il contribuente e, soprattutto, non di rado senza tenere in considerazione la grande diversità dei prodotti venduti, a ciascuno dei quali può corrispondere una diversa maggiorazione di vendita. Questa circostanza è di grande rilievo in quanto un accertamento del volume d’affari condotto esclusivamente sulla base delle percentuali di ricarico può poi rilevarsi fallace nei risultati. Ciò accade soprattutto nei casi in cui l’accertamento si basi su un campione poco significativo di articoli venduti e non valuti la diversità qualitativa e quantitativa dei beni commercializzati.

Accanto alle percentuali di ricarico, gli accertatori potrebbero non prestare la dovuta attenzione all’incidenza degli sconti praticati ai clienti, i quali possono incidere molto nella determinazione dei ricavi presuntivamente accertati. C’è molta differenza a livello di ricavi tra applicare uno sconto del 20% rispetto ad uno del 5%.

Un ulteriore elemento che è fonte di contenzioso riguarda gli accertamenti analitico-contabili fondati sugli studi di settore ed avviati qualora vi sia uno scostamento, a volte lieve e poco significativo, tra i redditi dichiarati dal gioielliere e quelli accertati. Tali parametri, infatti, potrebbero risultare poco attendibili se applicati ad un’attività che abbia dimostrato le ragioni che hanno causato una diminuzione del proprio fatturato per i periodi di imposta oggetto di controllo. Gli accertamenti basati sugli studi di settore potrebbero omettere di considerare l’effettivo “stato di salute” dell’attività commerciale e costituiscono un mero strumento statistico con valore presuntivo ed indiziario.

Ed ancora, non mancano neppure gli accertamenti che hanno ad oggetto la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente in quanto considerate non pertinenti all’attività svolta.

In tutti questi casi, solo dopo l’avvio di un contenzioso tributario, il gioielliere riesce ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento che lo ha visto coinvolto.

Corte di Cassazione, sentenza del 30/07/2019 n. 20481

In questa vicenda la Suprema Corte ha affrontato il ricorso promosso da una contribuente esercente la vendita al dettaglio di orologi, preziosi ed articoli d'oro e d'argento accusata dall’Amministrazione fiscale di aver prodotto un maggior volume d'affari, di aver omesso l’esatta contabilizzazione dei ricavi, nonché di aver usufruito di un’indebita detrazione di costi. Per tali motivi vi era stata una rideterminazione delle maggiori imposte dovute a titolo di IVA, IRPEG ed IRAP.

A parere dell’Agenzia delle Entrate la contribuente non aveva giustificato le ragioni del minor ricarico praticato sui beni venduti né lo sconto del 5% applicato alle merci più costose che costituivano la parte più importante delle vendite.

La contribuente, al contrario, aveva dimostrato di applicare uno sconto compreso tra il 15% ed il 20% rispetto al listino dei prezzi e contestato la percentuale di ricarico calcolata dall’Ufficio. Inoltre, la sua attività risultava pienamente in regola con i parametri dello studio di settore pertinente. Per tutti questi motivi l'accertamento induttivo praticato effettuato dall’Agenzia era assolutamente illegittimo.

La Cassazione ha accolto le argomentazioni della contribuente ritenendo che l’Amministrazione commetta un errore se non tiene sufficientemente conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni venduti nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media - aritmetica o ponderale.

Comm. Trib. Reg. per il Molise, sentenza del 20/09/2018 n. 611

Sotto il profilo della deducibilità dei costi, in questa vicenda è stato affrontato il ricorso promosso da una contribuente che impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riteneva illegittimo il rimborso IVA a credito in suo favore in quanto relativo a spese ritenute non inerenti all’attività di vendita di gioielli. Tali spese riguardavano la ristrutturazione del fabbricato dove la stessa esercitava la sua attività per il quale non era stata fornita la prova del titolo di occupazione.

La società contribuente ha contestato tale impostazione ritenendo che i costi sostenuti si riferivano agli arredi del negozio e ai sistemi di sicurezza installati quali impianti elettrici di video sorveglianza ed allarme e non alla ristrutturazione dell’immobile. Inoltre, l’immobile apparteneva ad una società unipersonale il cui socio unico era titolare della gioielleria.

La CTR ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso senza la sussistenza dei presupposti di legge. In particolare, a parere dei giudici i costi sostenuti dalla società contribuente, contrariamente a quanto sostenuto e dedotto dall'Ufficio, riguardavano nuovi arredi relativi alla attività esercitata di gioielleria, nonché l’installazione di impianti elettrici di video sorveglianza ed allarme a tutela della stessa. Essi rappresentavano quindi dei costi inerenti l’ammodernamento della attività commerciale esercitata dalla società e non sono costi di ristrutturazione dell'immobile. Per tali motivi essi sono totalmente deducibili perché sostenuti dalla società ai fini dell'esercizio dell’attività commerciale.

Corte di Cassazione, sentenza del 15/03/2017 n. 6744

In questa vicenda, infine, la Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società esercente attività di vendita di orologi, gioielli e occhiali la quale aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per presunti maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP ed IVA accertati sulla base degli studi di settore.

La contribuente lamentava, in particolare, l’omessa garanzia di contraddittorio avendo l'Agenzia delle Entrate, a fronte degli elementi prodotti dal contribuente e apprezzati dal giudice di merito, ugualmente adottato l'avviso di accertamento.

A parere degli ermellini la CTR, nel rigettare il ricorso proposto dal contribuente, ha motivato le sue conclusioni in modo piuttosto sommario e quindi la questione va nuovamente riesaminata.

 

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