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Regime fiscale in Spagna e a Malta

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Regime fiscale in Spagna e a Malta

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Molti giovani decidono di aprire un'attività lavorativa all'estero, viste le difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa nel proprio Paese. D'altronde, la crisi ormai sta colpendo tanti settori e anche gli stessi laureati non riescono a veder concretizzati i propri sacrifici.

Tuttavia molti invece di demoralizzarsi cercano di rincorrere un lavoro dignitoso anche se costretti a dover allontanarsi da casa e lasciare la maggior parte delle volte i propri affetti.

Una domanda, una volta scelta la destinazione in cui voler "investire", è quale sia il regime fiscale previsto. In questo articolo cercheremo di analizzare quello applicato in due mete molto ambite, ovvero la Spagna e Malta.

Quindi se anche tu stai pensando di trasferirti in uno di questi due posti ti consiglio di leggere questo documento che magari potrà chiarirti quali sono gli oneri fiscali e magari potrà, nello stesso tempo, evitare di farti commettere alcuni errori.

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Analizzeremo dapprima il sistema fiscale in Spagna per poi soffermarci su quello maltese. Il sistema fiscale spagnolo è piuttosto complicato, poiché è articolato su differenti imposte che vengono applicate a residenti e non, ed il punto di unione della normativa, tanto per le persone fisiche che per le società, è rappresentato dal principio Worldwide Income (i contribuenti subiscono l’imposizione fiscale conformemente alle leggi del Paese in cui hanno la residenza, indipendentemente da dove si trovano e dal luogo in cui si sono formati i loro redditi).

Le imposte dirette applicabili in Spagna sono l'imposta sulle società, l’imposta sulla Rendita delle Persone Fisiche (IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Fìsicas,) e l’imposta sulla Rendita dei No Residenti (IRNR, Impuesto sobre la Renta de los No Residentes).

Si sottolinea che si è ritenuti fiscalmente residenti in Spagna se ricorre una di queste condizioni: risiedere per più di 183 giorni durante l'anno solare o aver stabilito in Spagna il centro dei propri interessi economici o la propria attività imprenditoriale o professionale. Difatti, se non ricorrono tali presupposti l'imposta che grava per i non residenti sarà limitata al solo reddito che è prodotto nel territorio dello stato.

Per quanto concerne il sistema di tassazione spagnolo sulle persone fisiche il punto di riferimento normativo è la Ley 35/2006 ed il regolamento contenuto nel Real Decreto 439/2007. La relativa imposta è un tributo personale e diretto, che si basa sui principi di uguaglianza, generalità e progressività. Il reddito tassabile delle persone fisiche include i salari, gli stipendi, i redditi d’impresa o da attività professionale e il reddito passivo come dividendi, interessi e plusvalenze. In Spagna, come del resto anche in Italia sono previste aliquote d’imposta diverse a seconda dei differenti livelli di reddito (vedesi tabella sottostante):

Livelli di Reddito Annuo

Da 0 a 12.450 €: Aliquota fiscale spagnola 19 %

Da 12.450 € a 20.200 € Aliquota fiscale spagnola 24%

Da 20.200 € a 35.200 € Aliquota fiscale spagnola 30%

Da 35.201 € a 60.000 € Aliquota fiscale spagnola 37 %

Oltre 60.000 € Aliquota fiscale spagnola 45 %

Relativamente all'imposta sui redditi societari il riferimento normativo è il Real Decreto Legislativo 4/2004 e l'imposta in tal caso va applicata in base al principio del worldwide income, principio della tassazione su base mondiale.

Si sottolinea che vengono ritenute società non residenti quelle che non sono state registrate secondo la legge spagnola e non hanno la sede legale o la sede principale della gestione situata in Spagna. In questo caso, queste società sono soggette all’imposta sui redditi dei non residenti (Irnr), e di conseguenza vengono tassate sugli utili commerciali e sui capital gains, ma solamente in riferimento al reddito di fonte spagnola.

Per quelle residenti, la base imponibile è costituita dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali. Inoltre, dall’anno d’imposta, decorrente dal 1° gennaio 2011, le piccole e medie imprese che fatturano fino a 10 milioni di euro sono soggette a un’aliquota ridotta del 25% per la base imponibile fino a 300.000,00 euro. Invece, sono state individuate due diverse aliquote, per le imprese che fatturano fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti, ovvero 20% fino a 300.000 euro e 25% per la rimanente base imponibile.

L'imposta sul valore aggiunto.

L’Impuesto sobre el valor añadido (IVA) è disciplinata dalla Ley 37/1992 e dal regolamento di cui al Real Decreto 1624/1992. L'aliquota Iva ordinaria è stata fissata al 21% su prodotti e servizi non essenziali, l'aliquota al 10% per taluni beni e servizi e al 4% per i beni di prima necessità. Inoltre, per alcune attività è prevista l'esenzione e, ad esempio, per le Canarie è prevista un’aliquota agevolata speciale, che si ferma al 7%.

Il sistema fiscale spagnolo individua anche altre imposte e fra queste citiamo quella locale sulle attività produttive che trova applicazione su tutte le attività economiche gestite da persone fisiche e giuridiche e la fonte normativa è il Real Decreto Legislativo 1175/1990 e la Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 2/2004 (articoli 78 e ss.). Tale tipologia di imposta si basa su un importo forfettario indicato dall’ente territoriale competente a seconda del territorio in cui è esercitata l’attività, e poi si aggiungono/sottraggono dei coefficienti correttivi. Ed ancora la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 articoli 60 e ss.) e la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004) che disciplinano l’imposta sugli immobili (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) che è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili e l’aliquota è diversa in base al comune interessato.

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Dopo aver esaminato, seppur in modo sintetico, il sistema fiscale spagnolo, l'oggetto di studio si sposta su quello maltese. Il sistema in questo caso è stato impostato al fine di agevolare gli investimenti da parte di paesi stranieri con l'aiuto di una vasta rete locale di servizi finanziari, volti a garantire un fluido sviluppo economico. Gli aspetti positivi di tale sistema sono i seguenti: aliquota d’imposta progressiva per le persone fisiche; aliquota d’imposta per le società del 35%; procedure amministrative semplici e pratiche; nessuna trattenuta fiscale; nessuna tassa patrimoniale; nessuna imposta di proprietà; imposta sul valore aggiunto pari al 18%; un sistema previdenziale equo.

Il sistema fiscale a Malta include nel concetto di persone fisiche il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo (compresi i liberi professionisti). Nel primo caso, la Social Security è pagata regolarmente dal datore di lavoro che provvederà a versare i contributi pari al 10% del salario e un altro 10% sarà a carico dello stesso lavoratore dipendente, mentre il lavoratore autonomo deve pagare durante l’anno una tassa provvisoria suddivisa in tre rate (20% in aprile, 30% in agosto e 50% in dicembre) e versare il saldo entro il primo semestre dell’anno seguente (30 giugno). Inoltre, poi sono soggetti ad un’aliquota per i contributi sociali pari al 15%. Nel caso si tratta di un dipendente di un'azienda, le aliquote previste sono applicate direttamente come detrazioni sullo stipendio mensile, attraverso il c.d. Final Settlement System (FSS) che è un sistema di ritenuta alla fonte sugli stipendi dei propri dipendenti.

Si ricorda, nel caso si decidesse di esercitare la libera professione, che è necessario iscriversi all’Employment and Training Corporation (ETC) ed occorre presentare il proprio Social Security Number e il proprio documento di identità (o passaporto).

Le tasse da pagare sono direttamente proporzionale all’aliquota che risulta connessa al reddito complessivo maturato e alla residenza del soggetto. Infatti, si possono verificare i seguenti casi:

- residenti a Malta: tassati tutti i redditi (a prescindere dalla provenienza);

- non residenti: tassati solamente i redditi che sono maturati sul territorio maltese o quelli maturati all’estero ma regolamentati dalla giurisdizione maltese;

- coloro che risiedono temporaneamente a Malta: tassati solo i redditi maturati nel periodo di soggiorno.

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Le imposte a Malta sono prelevate a seconda di aliquote che sono progressive, per scaglioni, fino ad un massimo del 35% e sono previste differenti per scaglioni di reddito e a seconda se la persona sia celibe o coniugata.

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Per quanto riguarda il sistema fiscale delle società a Malta, non è previsto un sistema di tassazione separata degli utili societari e di conseguenza, alle società e alle altre persone giuridiche si applica lo stesso regime fiscale con norme specifiche che disciplinano le differenti categorie di contribuenti. Le società sono soggette alla tassazione a un'aliquota fiscale del 35%.

È altresì previsto il sistema della “Full Imputation”, con il quale si consente ai soci di accorpare i dividendi, provenienti dalla propria quota societaria con la propria base fiscale, ricevendo un credito d’imposta totale/parziale per la parte dell’imposta pagata dalla società sui dividendi distribuiti da quest'ultima. Essendo l’aliquota più alta per le persone fisiche uguale a quella dell’imposta sulle società, ossia 35%, il sistema della “full imputation” evita che il socio sia soggetto ad ulteriore imposta.

Inoltre, la Commissione Europea nel 2006 ha approvato il Sistema dei Rimborsi Fiscali, secondo il quale ai soci, sia residenti che non residenti, è data la possibilità di chiedere alcuni rimborsi fiscali sia per quanto riguarda le tasse pagate sugli utili imponibili derivanti al di fuori di Malta che su quelli provenienti dal territorio Maltese purché non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le società i cui soci possono fare tale tipo di richiesta sono: le società costituite a Malta secondo la normativa ivi prevista; le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta; le aziende che operano attraverso una filiale Maltese. I suddetti rimborsi sono corrispondenti a: 6/7 delle tasse (rimborso applicato al reddito prodotto da attività commerciali); 5/7 delle tasse (tipologia prevista per il reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore); 2/3 delle tasse (riservato ai ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto).

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L'imposta sul valore aggiunto.

L'aliquota ordinaria Iva prevista per la vendita di beni e la prestazione di servizi è pari a 18%, anche se sono indicate aliquote agevolate in base alla natura dei prodotti pari a: 0%: prodotti alimentari e farmaceutici; 5% per esempio per servizi turistici; 7% per prestazioni di alloggi.

Invece, in regime di esenzione vi rientrano i servizi resi da organizzazioni no-profit, servizi assicurativi, transazioni bancarie e servizi finanziari, educazione, pubblicità, fornitura di acqua, proprietà immobiliari, servizi sociali, attività culturali e sportive, lotterie, educazione e sanità.

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Per evitare ai contribuenti che risiedono all’estero la “doppia imposizione fiscale” sia sul reddito che sul patrimonio, sono state stipulate varie convenzioni fra i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, ed in particolar modo tra Italia e Malta dal 1985 esiste un accordo bilaterale per prevenire la doppia imposizione. A tal proposito giova ricordare che è determinante, per le tasse, la propria residenza fiscale. Infatti, quando si decide di stabilire la residenza in un paese estero occorre effettuare l’iscrizione all’AIRE (è gratuita). Tuttavia, l’articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “la sola iscrizione all’AIRE non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Patria”. Questo vuol dire che un altro elemento determinante è la presenza fisica nel territorio in cui si stabilisce la propria residenza fiscale, e tale permanenza è dimostrabile dalla concreta presenza sul territorio per più di 183 giorni l’anno anche non continuativi (184 per gli anni bisestili).

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La tematica è molto vasta e complessa e poter sintetizzare tutti gli aspetti non è possibile in un articolo co0me questo. Si è scelto di trattare il sistema fiscale spagnolo e maltese, essendo due mete molto desiderate, anche se la procedura che accompagna ogni trasferimento lavorativo all'estero non deve essere sottavalutata, perché come hai avuto modo di vedere sono numerosi gli aspetti che devono essere considerati.

Difatti, alla luce di quanto detto il mio consiglio è, quando decidete di trasferirvi in qualsiasi Paese estero per motivi di lavoro, di rivolgersi ad un avvocato preparato in tale settore, che potrà di certo fornirvi un consulto personalizzato e guidarvi sulla nuova tassazione a cui sarete sottoposti.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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