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La sanzione per omesso / ritardato pagamento, rivendicata dall’Agenzia delle Entrate, non era in realtà applicabile. La condotta del contribuente non era riconducibile a quella norma. Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

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Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33881 del 19 dicembre 2019

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 11/35/13 del 22/01/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 97/05/08 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di L. s.r.l.  nei confronti dell'avviso di irrogazione sanzioni in relazione al rimborso di un credito IVA illegittimamente ottenuto;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, le sanzioni irrogate, con riferimento all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, conseguivano ad una illegittima domanda di rimborso di un credito IVA da parte della società contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell'appello erariale evidenziando che: a) la sanzione irrogata era fondata sull'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che non contemplava «affatto tra gli illeciti punibili l'illegittimo rimborso del credito I.V.A., ma soltanto l'ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti»; b) nella materia delle sanzioni amministrative era vietato il ricorso all'analogia;

2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. L. s.r.l. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che ottenere un rimborso IVA non spettante per difetto dei presupposti previsti dal citato art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 equivale ad omettere il relativo pagamento, traducendosi nella disponibilità di una somma che sarebbe dovuta rimanere nelle casse dell'Erario, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;

2. va pregiudizialmente rilevato che il motivo, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile;

2.1. in particolare, è stata dedotta la carenza di interesse dell'Agenzia delle entrate in ragione di una pretesa inammissibilità dell’appello, la cui omessa dichiarazione da parte della CTR, peraltro, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura avverso la sentenza impugnata;

2.2. è stato, altresì, evidenziato un difetto di specificità del motivo in relazione alla deduzione di fatti erroneamente considerati pacifici dalla parte ricorrente (l'asserita non rimborsabilità del credito), ma in realtà irrilevanti ai fini della decisione, discutendosi in questa sede unicamente dell'applicabilità dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 all'ipotesi di richiesta di un rimborso non dovuto; 2.3. il motivo è, peraltro, infondato;

2.4. la condotta (di pericolo) posta in essere dalla società contribuente rientra propriamente nel disposto dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce colui che, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, punendolo con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante (si veda, per una fattispecie sovrapponibile, Cass. n. 13888 del 31/05/2013; conf. Cass. n. 16422 del 05/08/2016);

2.5. ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti;

2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto;

3. l'Amministrazione finanziaria va, altresì, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto del fatto che il valore della lite rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00;

3.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

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