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Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.

Estratto: “la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" .

Estratto: “l'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede espressamente che «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificati dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa». Dunque, ai fini dell'applicabilità della sanzione, il profilo dell'eventuale sussistenza di una condizione di affidamento, derivante dal comportamento della pubblica amministrazione, nei limiti precisati dalla norma, può avere un effetto ostativo all'applicazione della sanzione”.

Estratto: “la medesima citata pronuncia della Corte di giustizia ha peraltro sancito che esso deve rispettare il principio di "proporzionalità" (punti 34 ss.), affermando altresì che la previsione interna (30% dell'importo dell'imposta: art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997) può, almeno in astratto, considerarsi "sproporzionata" e che quindi deve essere il giudice nazionale a determinarla in concreto al fine di renderla "proporzionata"”.