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L’Agenzia delle Entrate pretese il pagamento (di tasca propria) anche all’Amministratore di fatto della società utilizzatrice di asserite false fatture. Ma il contribuente riesce ad ottenere la vittoria in Cassazione: l’Agenzia doveva acquisire maggiori riscontri probatori anche per dimostrare l’assenza di vitalità della società, e che la stessa era mero schermo dell’Amministratore di fatto.

Estratto: “Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il sig. T. non è titolare di un'impresa individuale, né trattasi di ente o società.

Il contribuente non risulta svolgere attività libero professionale ma, al contrario, dal mese di febbraio 2014 ha definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA dal 31/12/2014, per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.”

Estratto: nel ricorso il contribuente ha indicato l'allegazione della relativa documentazione al ricorso di primo grado, deve considerarsi che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass., 03/05/2018, n. 10480)”.

Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.

Estratto: “ove l'AE Riscossione non dovesse essere regolarmente costituita in giudizio, il Giudice tributario sarebbe tenuto a rilevare, anche d'ufficio, la mancanza dello ius postulandi in nome e per conto dell'Ente dei difensori costituiti in atti. Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo del processo, non è dato riscontrare alcunché che possa giustificare la costituzione con un difensore del libero foro. In particolare, non è indicata alcuna fonte del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto così come evidenziato dai Giudici di legittimità”.

L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (reato punito dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000)? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

Vediamo insieme questo reato.

Estratto: “A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle "prestazioni periodiche" e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. (Cass. 4283/2010). Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto”.

Statisticamente, un numero elevatissimo di contribuenti si vede recapitare ogni anno un’intimazione di pagamento. In questo articolo spieghiamo di cosa si tratta ed alcuni motivi per i quali potrebbe non essere valida (e le prime verifiche da fare).

Non avresti mai voluto trovare nella tua posta un avviso di accertamento, ma purtroppo è capitato. In questa guida ti aiuteremo a capire di cosa si tratta e come è possibile, se non c’è altra soluzione (e se non vuoi fare ricorso o cercare un accordo col Fisco), pagare con più facilità.

Estratto: “sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni. Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva”.

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