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Avviso di intimazione. Intimazione di pagamento. Agenzia attende troppo per la notifica. Decorrevano 5 anni dalla precedente cartella. Debito dichiarato prescritto; il contribuente, vittorioso grazie all’appello, non dovrà pagare nulla. 

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Estratto: “sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni. Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva”.

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Comm. Trib. Reg. per la Sicilia, Sezione/Collegio 15

Sentenza del 03/07/2019 n. 4315 –

Avverso la sentenza n. 287.02.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che rigettava, nel presupposto della valida notifica della cartella dei pagamenti, il ricorso presentato dal Sig. XXXX contro l'Agente della riscossione — Riscossione Sicilia spa — e l'Agenzia delle Entrate Ragusa per l'annullamento di avviso di intimazione di pagamento di cui a cartella di pagamento relativa a iscrizioni a ruolo per tributi anno 1997, proponeva appello, in data 29.06.2018, il contribuente lamentando carenza di motivazione nella sentenza nella parte in cui non ha accertato la prescrizione estintiva dell'azione esecutiva; chiede la riforma della sentenza impugnata.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. depositano controdeduzioni in data 17.10.2013 e 24.10.2013 per confermare la legittimità del proprio operato e respingere le eccezioni prospettate dall'opponente.

Chiedono la conferma della sentenza.

IL COLLEGIO OSSERVA

che l'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

All'uopo, si rileva che, dall'esame degli atti, si evincono le ragioni della parte contribuente che insiste sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento.

Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni.

Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva.

La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c.

Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata compensando, per l'esito complessivo della controversia e la non univoca giurisprudenza sulla problematica, le spese per entrambi i gradi di giudizio,

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Catania, addì 2 aprile 2019.

 

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Recensione 1:

⭐⭐⭐⭐⭐

"Mi sono trovato in una situazione complicata con l'Agenzia delle Entrate e non sapevo come gestirla. Grazie agli avvocati del network DLP, sono stato guidato passo dopo passo e ora ho una visione chiara su come procedere. La loro competenza in materia tributaria è stata fondamentale."

 

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"Ricevere un'intimazione di pagamento senza aver mai ricevuto la cartella di pagamento iniziale è stato uno shock. Fortunatamente, il questi tributaristi mi hanno assistito in ogni fase, offrendo soluzioni concrete e rassicuranti."

 

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ALCUNE DELLE MOLTE VITTORIE PROCESSUALI CHE ABBIAMO OTTENUTO PER I NOSTRI CLIENTI

 

Sentenza n. 875/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.119,37 euroin esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 490/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 12.846,00 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 855/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 605.009,00 euroin esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 943/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 230/2017 della CTP di Vicenza, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.068.789,70 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2452/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 397.925,54 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 3487/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 204/2017 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.647.081,62 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 50.000,00 euro.

 

Sentenza n. 750/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 39.844,99 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2094/2017 della CTR della Lombardia - Sez. dist. Brescia; l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 36.462,88 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 6201/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.975,25 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 7082/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 34.000,27 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 256/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 282.589,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 58.000,00 euro.

 

Sentenza n. 3002/2018 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 68.997,11 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 4565/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.044.994,94 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 41/2018 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 674.185,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1329/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 76.223,24 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1333/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 115.871,28 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2060/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 174.926,16 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 04.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.001.06, in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 27.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 13.187,54; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 23.01.2019, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.632,05; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

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