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Controllo conto corrente. Viene annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate senza il rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

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Estratto: “l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1

Sentenza del 09/07/2019 n. 434 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 06.11.2017 l'Agenzia delle Entrate di XXX interponeva appello avverso la decisione n. XXX del XXX, depositata in data XXX con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di XXX, in accoglimento del ricorso proposto da XXX, aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF e altro relativo all'anno di imposta 2010. A sostegno dell'appello l'Ufficio eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 in quanto evidenziava che la presunzione legale relativa posta dai predetti articoli comportava che, una volta che esso Ufficio aveva dimostrato l'esistenza di movimentazioni finanziarie, incombeva sul contribuente l'onere di provare che tali operazioni fossero fiscalmente irrilevanti o comunque di averne già tenuto conto nella determinazione dell'imponibile, onere questo che il contribuente non aveva di fatto adempiuto. L'appellato si costituiva nell'odierna pubblica udienza all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l'appello veniva posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che l'appello è infondato e, come tale, non meritevole di accoglimento. In realtà l'accertamento operato nei confronti del XXX appare caratterizzato da evidenti aspetti di superficialità e approssimazione in quanto, la verifica fiscale fu tardivamente iniziata a fine ottobre del 2015 e il conseguente avviso di accertamento notificato soltanto il successivo 28 dicembre vale a dire appena tre giorni prima della scadenza del termine utile per procedere. Ciò ha comportato non soltanto che l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni. In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con consolidato orientamento, pur escludendo che l'imminente scadenza del termine per la notifica dell'accertamento possa giustificare l'emissione anticipata dell'atto, ha evidenziato che devono essere indicate, con riferimento alla fattispecie concreta, le ragioni per le quali l'Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde rispettare il termine dilatorio e così consentire il doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. In altri termini, secondo la Cassazione, ancorché l'imminente scadenza dei termini per notificare l'accertamento possa costituire motivo d'urgenza che giustifica l'emissione anticipata dell'atto, l'Ufficio è tenuto comunque a dimostrare, nella motivazione dell'atto oppure nel corso del giudizio, che la consegna del verbale di constatazione nell'imminenza dei termini di decadenza non è imputabile a una errata o tardiva pianificazione delle sue attività. Anche a voler prescindere da tali assorbenti considerazioni, la Commissione non può nel merito che condividere le motivazioni della sentenza impugnata in quanto la presunzione relativa prevista dagli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 scatta nel momento in cui vengano elevati al contribuente specifici ed analitici addebiti su singoli movimenti bancari con il conseguente suo obbligo di dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili. Nell'avviso di accertamento in esame, invece, l'Ufficio ha contestato, in maniera del tutto generica, un elenco sintetico (come tale privo dei necessari requisiti di specificità) delle entrate sui conti correnti del XXX, violandone il diritto di difesa e pregiudicandone la possibilità di addurre adeguate giustificazioni. Sussistono obiettive, valide ragioni, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, che giustificano la compensazione delle spese processuali in conformità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.

 

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