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Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 che prevede la pena della reclusione fino a 4 anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Inoltre, il comma secondo prevede che è punibile fino a 4 anni chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
I FATTI DI REATO:
In che cosa consiste la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte?
La condotta può consistere:
a) nell'alienare simultaneamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (attività di sottrazione di disponibilità al Fisco);
b) nell'indicare nella documentazione presentata al fisco elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).
CHI PUÒ REALIZZARE IL REATO?
La norma indica “chiunque”, tuttavia tale formula non deve trarre in inganno, in quanto, secondo la dottrina prevalente non si tratta di un reato comune ma di un c.d. reato proprio: in quanto i potenziali soggetti attivi dovrebbero essere coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta (in dottrina, per entrare nel dettaglio, si parla però di “reato proprio a soggettività allargata” perché attuabile anche da persona diversa dal debitore).
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Ecco 3 esempi di casi che pongono l’attenzione su aspetti che potrebbero giustificare l’assoluzione di una persona accusata di questo reato:
1) Possibile mancanza di elementi costitutivi del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 74/2000.
La Corte di Cassazione n. 273/2018 ha annullato la sentenza impugnata da un imputato che era essere stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di sottrazione fraudolenta.
Nello specifico, l'imputato aveva ceduto un'unità immobiliare e due motoveicoli dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento. Parte delle somme derivanti dalla compravendita immobiliare erano state poi impiegate per l'acquisto di un appartamento, la cui nuda proprietà veniva intestata alla figlia (anche lei coinvolta nel procedimento penale) e il diritto di usufrutto vitalizio riservato all'imputato.
La Corte Suprema concentrandosi sul concetto di “alienazione simulata” e di “atti fraudolenti” rilevanti al fine del giudizio, ha precisato, richiamando un consolidato orientamento, che devono considerarsi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, sono tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.
Nella sentenza, la Corte continua affermando come la semplice idoneità dell'atto a ostacolare l'azione di recupero da parte dell'Erario non sia sufficiente ai fini della configurabilità del reato, essendo invece necessario il compimento di atti che, nell'essere diretti a questo fine, si caratterizzano per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
Per questo, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, sostenendo che la motivazione della stessa, risultava carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, dove la natura fraudolenta non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario.
2) La condotta non è considerabile fraudolenta. Un caso di assoluzione perché “il fatto non sussiste”.
Tribunale di Roma, Sez. IX, Sentenza n. 10972/2018: il procedimento prendeva le mosse da una verifica fiscale condotta nei confronti di un artista, dalla quale emergeva un complessivo debito d'imposta pari a oltre 25.000.000 euro. Tuttavia, nel corso di tali verifiche veniva a mancare il contribuente, il quale, prima della verifica fiscale, aveva costituito un trust autodichiarato - che imponeva ai suoi esecutori l'integrale adempimento degli oneri fiscali e tributari - e allo stesso tempo aveva dato disposizione ai suoi eredi di conferire al trust le somme e i rapporti finanziari intestatigli al momento della sua morte.
Così gli eredi del contribuente, divenuti gestori del trust, chiedevano a una banca di intestare al trust le somme di denaro e gli strumenti finanziari riferibili al defunto. Tale condotta, però, secondo l’accusa configurava un “atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura tributaria coattiva” e contestava ai gestori del trust la violazione dell'art. 11 del d.lgs. 74/2000.
Il Tribunale ha tuttavia assolto gli imputati con la formula “perchè il fatto non sussiste” in quanto secondo il Tribunale per aversi reato di cui all'art. 11 in quanto una condotta priva dei requisiti di fraudolenza è penalmente irrilevante anche se in astratto idonea a rendere maggiormente difficoltose le azioni di recupero.
3) È intervenuta la prescrizione.
La Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 37469/2019 ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso dell'indagato (accusato del reato di sottrazione fraudolenta) contro il sequestro preventivo che era stato emesso dal GIP sui beni conferiti nel trust.
Infatti, i giudici del riesame avevano ritenuto che il reato contestato fosse ormai prescritto e che ai fini del sequestro non era evidenziabile il c.d. fumus delicti. Pronuncia che è stata confermata dalla Cassazione.
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Questi sono solo alcuni motivi che potrebbero giustificare un’assoluzione dal reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, tuttavia l'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.
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