***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. 5
Sentenza n. 24542 del 02 ottobre 2019
FATTI DI CAUSA
1.- La R. s.r.l. ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento notificata da Equitalia in data 15 febbraio 2013 deducendo la prescrizione quinquennale del credito, relativo alla imposta pubblicità 2004, in quanto portato da una cartella esattoriale notificata in data 8 febbraio 2008.
2.- Il ricorso è stato respinto in primo e secondo grado. La CTR con sentenza depositata in data 2 dicembre 2016 ha argomentato che una volta divenuta definitiva la cartella, perché non impugnata, il termine di prescrizione è quello ordinario e cioè decennale.
3.- Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. Resiste Equitalia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. La società ricorrente deduce che il termine di prescrizione, trattandosi di credito di imposta, è quello previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. pari a cinque anni e che la circostanza che la cartella non sia stata opposta non vale a mutare il termine di prescrizione, trattandosi di atto amministrativo che non può acquistare efficacia di giudicato.
4.1.- Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che "la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la I. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c." (v. Cass. sez. un. n.23397/2016; Cass. sez. V n. 28576/2017).
A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle "prestazioni periodiche" e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. (Cass. 4283/2010). Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra espressi, deve essere cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti, stante il consolidamento della giurisprudenza in merito successivo alla presentazione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***