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L’anno appena conclusosi ha visto l’adozione di importanti modifiche al D. Lgs. n. 74 del 2000, dedicato alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, comunemente conosciuti come reati tributari.
Tra le numerose innovazioni introdotte suscita certamente particolare interesse il contenuto di cui all’art. 39 lett. q) D.L. n. 124 del 2019, il quale ha dato vigore al nuovo art. 12 ter, così formulato:
"Art. 12 ter Casi particolari di confisca
1.Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2"
Ma cosa comporta questa estensione di applicazione dell’art. 240 bis del codice penale?
Questa norma, di recente formulazione (è stata introdotta nel nostro codice con il d. lgs. n. 21 del 2018), ha inserito nella disciplina penale italiana la cosiddetta confisca allargata o per sproporzione: si tratta di una misura simile alla confisca ordinaria ma totalmente differenziata dalla stessa per natura ed oggetto.
Invero, mentre ordinariamente l’art. 240 del codice penale prevede che per talune tipologie di reati si proceda alla confisca di beni che ne abbiano costituito il prezzo, il profitto, il prodotto o comunque che siano considerabili strumentali o frutto della condotta criminosa stessa, questa nuova previsione è diretta a privare i condannati (anche con sentenza di patteggiamento) di denaro, beni o altre utilità di cui non si sia in grado di indicare la provenienza.
È pertanto possibile ritenere che il nostro Legislatore, per effetto dell’introduzione dell’art. 240 bis del codice penale abbia scelto di assumere una direzione di sempre più forte e marcata punibilità dei reati, anche in senso materiale, prevedendo la sottrazione definitiva della disponibilità di tutto ciò che agli occhi dell’Autorità Giudiziaria sia considerato di sospetta provenienza.
Ed ecco dunque che, con le recenti novelle normative, tale tendenza è stata estesa ad ulteriori numerose ipotesi in materia di reati tributari: chi verrà condannato per tali delitti o incorrerà anche solo in una sentenza di patteggiamento (non certamente frutto dell’accertamento della responsabilità dell’imputato), potrà vedersi destinatario di tale tipologia di misura ablativa, qualora ricorrano una o più circostanze di cui alla disposizione sopra riportata.
Non solo, occorre considerare che la ratio fondante la disposizione in esame deve ricondursi alla volontà dell’Ordinamento di privare il reo (o considerato tale) di ricchezze ingiustificate, correlando tale assenza di giustificazione alla totale presunzione circa la provenienza delittuosa delle stesse, essendo ritenuta sussistente una vera e propria attività criminale (evasiva) professionale, in grado di generare corposi patrimoni.
Proprio alla luce di ciò, la confisca non è indirizzata solamente al denaro, ai beni o alle altre utilità riconducibili direttamente al condannato: sarà possibile procedere anche rispetto a patrimoni e somme che si trovino nella libera disponibilità di congiunti, conviventi o qualsivoglia soggetto che possa essere considerato dall’Autorità un’interposta persona (cioè un soggetto fittiziamente titolare/possessore dei beni che in realtà siano utilizzati dal reo).
Si converrà, tuttavia, che non sempre la verità cosiddetta processuale non trova piena corrispondenza nella realtà dei fatti: quale strumento è possibile utilizzare al fine di evitare la sottrazione dei beni per effetto di confisca allargata o per sproporzione?
La presunzione posta a fondamento dell’art. 240 bis del codice penale pone un’unica soluzione: trattandosi di presunzione iuris tantum (fino a prova contraria), l’interessato potrà dimostrare la lecita provenienza delle somme o altre utilità, ovvero là propria estraneità rispetto a quelli in possesso di terze persone.
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