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Fondo Patrimoniale. Non si può dire che i debiti fiscali di per sé rientrino a pieno titolo tra le spese necessarie alla famiglia. Rigettata l’impugnazione di Equitalia. Confermata la vittoria del contribuente.

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Estratto: “Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020

RILEVATO CHE

1.- P.M. ha impugnato il sollecito di pagamento di cartelle esattoriali e il precedente atto di iscrizione ipotecaria n. 5364/14/2007 per la somma di euro 79.032,82, pari al doppio del carico tributario, deducendo, in particolare, che la ipoteca è stata iscritta su beni compresi nel fondo patrimoniale costituito con atto del 22.3.1995.

Il ricorso della contribuente è stato dichiarato inammissibile in primo grado.

La P. ha proposto appello e la CTR della Puglia, con sentenza dell'1l giugno 2013, lo ha accolto osservando: che il ricorso può ritenersi tempestivo, atteso che nell'atto impugnato non erano date indicazioni sulle modalità per proporre ricorso avverso di esso; che l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non può essere iscritta per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, nella consapevolezza del creditore che essi sono tali, e che nella specie di trattava di debiti tributari per attività di impresa i cui proventi non sono destinati ai bisogni della famiglia.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia S. s.p.a., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Il P.G. si esprime per il rigetto del ricorso.

RITENUTO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 19 e 21 del D.Igs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente il ricorso originario è tardivo, non assumendo rilievo il fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non recasse l'indicazione del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente a decidere.

Il motivo è infondato. La CTR ha ritenuto il ricorso ammissibile facendo applicazione del principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione (Cass. 20634/2008; Cass. 19675/2011).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 77 e 50 del DPR n. 602/1973 Secondo Equitalia, l'ipoteca, non essendo un atto dell'esecuzione, è iscrivibile senza ostacoli sui beni costituiti in fondo patrimoniale e la CTR avrebbe operato una indebita assimilazione tra il pignoramento e l'ipoteca.

Il motivo è infondato. Anche in questo caso la CTR ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass. 1552/2016; Cass. 20998/2018)

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 170 e 2697 c.c.

Secondo la ricorrente ha errato la CTR a ritenere che la contribuente abbia provato che i debiti di cui si tratta erano estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza.

Secondo Equitalia i debiti fiscali rientrano a pieno titolo tra le spese necessarie all'armonico sviluppo della famiglia.

Il motivo è infondato. La CTR ha correttamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 20998/2018).

In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto che la contribuente abbia provato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, tramite documenti; ed inoltre che abbia dimostrato non solo la circostanza della estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, ma anche che l'amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto di tale estraneità, poiché desumibile dal fatto stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali ad una certa società (SOC. AN OLII), investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell'ambito di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento.

Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, posto che il principio di cui all'art. 2697 c.c. è stato correttamente applicato e spetta al giudice di merito in via esclusiva (e salvo che si tratti di prova a valutazione legale) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza (Cass. 16497/2019).

Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 oltre al rimborso spese forfetarie ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, camera di consiglio del 12 dicembre 2019

 

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