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Estratto: “Quando è in discussione, come nel caso di specie, la valutazione delle "possibilità economiche familiari" del contribuente è, tuttavia, proprio e soltanto il titolare della pretesa tributaria l'unico soggetto legittimato a contraddire la difesa avversaria, eccependo e fornendo la prova di un tenore di vita in concreto superiore - alle disponibilità offerte dai redditi legalmente dichiarati, tale da giustificare l'impiego a tal fine anche dei proventi illeciti”.

Estratto: “Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015)”.