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Case di riposo, servizi extra non fatturati ed esenzione Iva: ecco su cosa punta l’accertamento fiscale

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Case di riposo, servizi extra non fatturati ed esenzione Iva: ecco su cosa punta l’accertamento fiscale

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Il progressivo invecchiamento della popolazione, lo smembramento delle famiglie ed il mutamento del costume sociale hanno portato alla nascita di nuovi bisogni tesi a soddisfare le esigenze di assistenza e cura degli anziani. È per questo motivo che avviare un’attività dedicata all’assistenza delle persone in là con l’età rappresenta un’opportunità di lavoro molto interessante e con un grande ritorno economico oltre a rispondere ad un’istanza sempre più avvertita nella popolazione.

Quando si parla di case di riposo si fa riferimento ad una serie di strutture molto ben organizzate dedite all’assistenza residenziale ed infermieristica per anziani. In particolare, le strutture socio-sanitarie per anziani, più banalmente definite case di riposo, comprendono le comunità alloggio per anziani e disabili, le residenze sanitarie assistenziali, dette RSA e le residenze protette. Esiste una differenza di fondo tra queste attività dal momento che le case di riposo vengono scelte da anziani che non hanno particolari problemi fisici né mentali, ovvero che godono ancora di buona salute ma che, per varie motivazioni, hanno l’esigenza di vivere all’interno di una comunità organizzata. D’altro canto, le residenze per anziani sono indirizzate a quegli anziani che non sono più autosufficienti e necessitano di servizi di cura ed assistenza più organizzati.

Avviare un’attività di ospitalità o assistenza per anziani non è cosa facile. Al di là delle varie autorizzazioni rilasciate dal Comune di competenza e a quelle previste in ambito di sicurezza e misure igienico-sanitarie, è necessario disporre di una struttura adeguata sotto il profilo urbanistico ed edilizio, organizzare spazi adeguati privi di barriere architettoniche e con spazi comuni di aggregazione, oltre, infine, disporre di personale medico ed infermieristico professionale, anche in base alle caratteristiche della struttura ed al numero di ospiti.

Dal punto di vista economico e finanziario una residenza per anziani si regge, ovviamente, con il pagamento di una tariffa, propria o concordata, in convenzione con enti pubblici o Asl.

Questa analisi, in particolare si riferisce in primis alle case di riposo di natura privata aventi scopo di lucro, le quali vengono create per garantire accoglienza ad anziani e disabili, con la finalità di fare impresa. Tuttavia, alcune problematiche fiscali riguardano anche le case di riposo non aventi scopo di lucro, come le fondazioni Onlus.

Nella realtà italiana, al di là delle strutture pubbliche, sono diverse le strutture organizzate in forma privata, gestite anche da enti religiosi, talora sotto forma di ditta individuale più frequentemente in forma societaria gestite sia da privati sia da enti religiosi. Si tratta molto spesso di strutture di eccellenza, anche con tariffe molto elevate che esercitano l’attività nel rispetto delle normative regionali, disposizioni sanitarie, regolamenti di pubblica sicurezza, ecc.

Una casa di riposo, in qualità di attività di impresa vera e propria, può stabilire la sua tariffa senza sottostare ad alcuna limitazione. Generalmente, nel momento in cui una persona richiede il servizio, viene stipulato un contratto di alloggio in cui vengono indicati tutti i servizi compresi all’interno della retta mensile quali il servizio camere, pasti, ecc. e tutti una serie di servizi esclusi (es. quello di lavanderia ed in alcuni casi anche il canone televisivo) che vengono corrisposti in misura extra rispetto alla retta. Alcune strutture stipulano delle convenzioni con A.S.L. e Comuni i quali integrano parte della retta in caso di indigenza dell’ospite.

Gestire una casa di riposo, pertanto, è un’attività complessa che deve tener conto di diversi fattori oltre ad essere in grado di offrire servizi all’altezza di quanto promesso.

Oltre al profilo organizzativo e burocratico, dal punto di vista fiscale una struttura per anziani deve tenere insieme alle scritture contabili ed ai documenti previsti dalla normativa fiscale, anche tutta una serie di registri indispensabili come quello degli ospiti, dei servizi, dei trattamenti medici specifici, ecc.

Dal punto di vista dei tributi, inoltre, per le case di riposo trova applicazione il particolare regime di esenzione IVA in quanto si tratta di attività assistenziale, svolta con il sussidio di personale infermieristico. Tuttavia, talora, sorgono dei dubbi con riferimento a quelle strutture dette “case per ferie” dove gli anziani vengono ospitati per brevi soggiorni e per i quali non troverebbe applicazione il particolare regime di esenzione IVA in quanto sarebbero svolti senza il ricorso a personale infermieristico. Tuttavia, prima di assumere questa certezza bisognerebbe svolgere un attento accertamento in quanto, anche se si tratta di brevi soggiorni, vi sono casi in cui la presenza di infermieri resta comunque indispensabile.

L’accusa principale che viene rivolta alle case di riposo è quella di svolgere l’attività in maniera completamente abusiva, ovvero senza le necessarie autorizzazioni amministrative.

Tuttavia, al di là delle più gravi ipotesi in cui appartamenti o alberghi svolgano in maniera illecita l’attività di ospitalità ed assistenza ad anziani, le strutture in regola non sfuggono ai controlli fiscali.

Anche per queste attività infatti, operatori di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza presumono che vi siano introiti non dichiarati e sottratti all’imposizione fiscale. L’obiettivo così è quello di ricostruire il volume d’affari che ruota attorno alla casa di riposo partendo dai servizi forniti e dai corrispettivi dichiarati. Si ritiene che l’evasione venga attuata tramite la mancata contabilizzazione dei corrispettivi e quindi dichiarando solo parzialmente l’importo della retta mensile ed omettendo di fatturare i servizi accessori quali quelli resi da fisioterapisti, medici specialisti, ecc. che non sono ricompresi nella tariffa base.

A tal proposito, si ritiene che un’eventuale incongruenza tra il numero di ospiti dichiarati e l’entità dei consumi (elettricità, lavaggio biancheria, saponi etc.) sia indice di evasione.

Il vero punto critico riguarda però la corretta valutazione dei servizi offerti. La quantificazione dei servizi extra usati dai vari ospiti, quali lavanderia, palestra, sauna, piscina, ecc., è molto difficile ed è spesso sovrastimata.

L’attività ispettiva, basandosi molto spesso sulle sole dichiarazioni rese dai parenti degli ospiti della struttura, mira a ricalcolare analiticamente le rette mensili effettivamente corrisposte. Questi elementi vengono poi messi a confronto con i dati a disposizione della Guardia di Finanza cercando di quantificare l’ammontare evaso, non dichiarato al fisco.

Oltre a ciò, vengono emessi avvisi di accertamento sulla base del presupposto che le case di riposo, ente apparentemente non commerciale dedito ad attività socio-assistenziale, svolga in realtà attività di natura commerciale.

Per tutti questi motivi, nel momento in cui una casa di riposo sia destinataria di un atto di accertamento il suo legale rappresentante è costretto a difendersi in sede di contenzioso tributario, per vedere dichiarata la correttezza fiscale della struttura.

Questo è quello che si è verificato nei seguenti casi.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 26923 del 22/10/2019

Questa vicenda ha preso avvio da un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA notificato ad una casa di riposo con cui, a seguito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione somme derivanti dall’omessa fatturazione e dichiarazione di ricavi. In particolare, secondo gli accertatori, gli anziani ospitati nelle stanze della casa riposo c.d. "a pensione" avrebbero versato importi non dichiarati alla struttura stessa, versati per servizi accessori rispetto a quelli ordinariamente previsti per le stanze "a corsia", quali Tv, frigorifero, letto per il congiunto. In sostanza secondo l’Amministrazione finanziaria, la casa di riposo non avrebbe emesso le fatture le gli ulteriori servizi offerti ai ricoverati.

La contribuente, amministratrice delegata della casa di riposo, ha contestato le risultanze dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la titolare ha dimostrato come ai ricoverati nelle stanze "a pensione" non venisse richiesto nulla in più rispetto a quanto versato dal Servizio Sanitario. In sostanza, quindi, tali ospiti non avrebbero versato nulla in più per maggiori servizi fruiti.

La Cassazione ha accolto questa versione ritenendo illegittima la pretesa tributaria. In particolare, le somme contestate dall’Agenzia delle Entrate avevano valore modesto rapportato con il fatturato. l’evasione contestata costituirebbe, infatti, solo lo 0,56% del volume di affari della società ricorrente. Tale esiguo valore non renderebbe plausibile la pretesa tributaria considerato il limitato vantaggio che ne avrebbe conseguito la società.

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, sentenza n. 69 del 11/02/2013

Questa vicenda ha riguardato l’applicabilità del regime di esenzione Iva nei confronti di un organismo di diritto pubblico esercente l’attività di casa di riposo.

A parere degli accertatori, infatti, tale organismo, date le sue caratteristiche, non avrebbe potuto godere di questo particolare regime.

La Ctr lombarda, al contrario, si è collocata su una posizione diversa rispetto all’Agenzia delle Entrate. È stato così affermato che anche una società a partecipazione pubblica che esercita attività di casa di riposo per l'effettuazione di prestazioni assistenziali a favore degli anziani, nasce con la finalità di soddisfare interessi pubblici ed è per tali motivi usufruisce del regime dell'esenzione Iva.

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, sentenza n. 389 del 30/01/2018

Infine, questa vicenda riguarda la sussistenza dei requisiti che un ente deve possedere per godere dell’esenzione della tassa sugli immobili, prima Ici oggi IMU.

Per i giudici della Commissione Tributaria, infatti, nel caso di una Fondazione Onlus, non avente scopo di lucro, sussistono tutti i requisiti di natura sia soggettiva che oggettiva per l'esenzione dal versamento della tassa sui fabbricati nel caso in cui l’immobile sia stato adibito all'esercizio - convenzionato - dell'attività di assistenza sociale residenziale, nei confronti di anziani sia autosufficienti che privi di autonomia.

In questo caso, infatti, non sussisterebbe la natura commerciale dell’attività di casa di cura svolta da una fondazione Onlus mentre, al contrario, sarebbe preminente l’attività di tipo solidaristico e non lucrativo.

 

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