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Capita non di rado che vi siano imprenditori interessati a sapere come si effettua un trasferimento di residenza della società.
Spesso alcuni di questi sottovalutano le procedure corrette da seguire per il trasferimento e soprattutto le implicazioni fiscali che il trasferimento comporta.
Per trovare la soluzione migliore per il tuo caso, il consiglio è affidarti ad un professionista, come un avvocato tributarista, che saprà trovare la soluzione migliore al tuo caso personale.
Una domanda che viene posta di frequente è la seguente: “È possibile che il trasferimento riguardi solo la sede legale della società”?
Vediamo insieme la risposta.
Nell'ordinamento italiano la residenza fiscale delle persone giuridiche è individuata dalla disciplina di cui all’art. 73 del TUIR, per cui si considera residente la società che per la maggior parte del periodo d’imposta ha la sede legale nel territorio dello Stato (oppure la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale)
Dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi sapere sul trasferimento della sola residenza legale della società:
1) La normativa sui trasferimenti della sede legale. A quali fonti far riferimento?
La normativa relativa ai trasferimenti esteri è dettata in particolare da:
- Le norme del codice civile, e specie dagli articoli regolatori delle società per azioni che prevedono come: a) le decisioni sul trasferimento della sede all’estero devono essere assunte con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale; b) la possibilità di scioglimento del vincolo contrattuale è attribuita a quei soci che non hanno preso parte all’assemblea.
- I principi comunitari che ritroviamo nel Trattato di Roma, istitutivo della comunità economica europea.
- la riforma del diritto internazionale privato, introdotta con legge n. 218 del 31 maggio 1995, nel capo III relativo alle persone giuridiche, assoggetta queste ultime alla disciplina dello Stato dove è avvenuta la costituzione dell’ente o, diversamente, alla legge italiana se la sede amministrativa o il loro oggetto principale è locato in Italia.
2) Il caso Polbud.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo al caso Polbud, società polacca che decise di trasferire la propria sede legale in Lussemburgo si è pronunciata con la sentenza C-106/16.
Il procedimento ha avuto origine dal diniego dello Stato polacco di acconsentire al trasferimento della società in Lussemburgo perché limitato alla sola sede legale e non anche a quella effettiva.
Con la storica pronuncia, la Corte U.E. ha sancito la possibilità di trasferire la (sola) sede legale dell'azienda e non anche necessariamente quella operativa senza integrare abuso di diritto.
Cosa è cambiato dopo la sentenza Polbud?
- Il trasferimento della sola sede legale (quindi non necessariamente della attività operativa) in un Paese dell’Unione Europea non costituisce ex se abuso di diritto;
- Riconoscimento della libertà di stabilimento per cui esercitando la propria attività economica in un territorio comunitario diverso da quello di origine si configura la medesima libertà se si mantiene lo stabilimento principale nel territorio nazionale ma se ne trasferisce la sede legale. Inoltre è contraria al diritto comunitario la legislazione di un paese che richiede l’estinzione della società, perché restringe la libertà di stabilimento con provvedimenti che la ostacolano o la limitino;
- In tema di trasferimento della sede statutaria è richiesta la conformità non solo alle norme del Paese in uscita, ma anche di quelle del Paese in entrata.
Prima della sentenza del 2017, si riteneva che l’ammissibilità dei trasferimenti comunitari fosse subordinata al diritto nazionale del Paese di destinazione, che talvolta richiedeva: a) la preventiva estinzione della società ed una successiva costituzione nel nuovo stato senza garantire una continuità di rapporti giuridici; b) una continuità possibile solo attraverso una modifica, la c.d. “trasformazione transfrontaliera” (esigendo, quindi, che la società dello Stato d’origine si conformasse al modello sociale dello stato estero); c) garanzia di continuità giuridica senza modifica della società trasmigrata.
3) Il trasferimento della sede in Italia.
Qualora il trasferimento della sede avvenga in Italia, il riferimento normativo, è rintracciabile nel già citato art. 73 del TUIR, che considera residente la società che per la maggior parte del periodo d’imposta ha sede amministrativa o legale nel territorio statale. Mentre nei trasferimenti conseguenti ad estinzione societaria il periodo di imposta inizia a decorrere dall'inizio e l’impresa è considerata da subito residente.
La disciplina in questione trova fonte nell’art 166-bis del TUIR che prevede l’ipotesi in cui l’ente sia estero e il Paese di destinazione sia l’Italia. Inoltre, l’art 166-bis del TUIR si sofferma anche sul valore fiscale da attribuire ai beni societari: il “costo storico” del Paese in uscita, o il valore corrente al momento di ingresso nel territorio italiano. Il primo, applicabile in ipotesi di trasferimenti che comportino continuità, il secondo in caso di preventiva liquidazione societaria.
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Come abbiamo visto, quello del trasferimento della sola sede legale della società è un tema attuale e complesso e per questo non deve essere sottovalutato.
Evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, è sicuramente d’obbligo visto i rischi in gioco. D’altronde la procedura di trasferimento della sede legale e il rispetto della normativa fiscale necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali, che può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolgente non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in tema di trasferimento della sola residenza legale. Tuttavia, le variabili possono essere molte di più, così come le cose da sapere e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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