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Donazione al figlio residente all’estero. Tasse e controlli dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

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Donazione al figlio residente all’estero. Tasse e controlli dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

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In questa guida vedremo insieme le possibili contestazioni e i possibili controlli fiscali cui potresti essere sottoposto da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di Donazione al figlio residente all'estero. 

Il consiglio è farsi assistere da un professionista per evitare problemi, tenuto conto di come la tematica coinvolga un duplice profilo normativo: le disposizioni tributarie nazionali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ma adesso, vediamo 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sulle tasse e sulle possibili contestazioni dell'Agenzia delle Entrate in caso di Donazione al figlio residente all'estero:

1) Il principio della territorialità dell’imposta sulle donazioni. 

Con riguardo alla imposta sulle donazioni, l’art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990 (Tusd) stabilisce che: “1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data della donazione il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

In pratica se il donante è residente in Italia, l’imposta sulle donazioni deve essere qui applicata. Mentre non ha rilevanza il fatto che il beneficiario della donazione sia residente all’estero.

2) Quale tassazione?

L’applicazione dell’imposta sulle donazioni segue le regole previste dall’art. 55 del suddetto testo Unico, con la particolarità che le aliquote vanno applicate (ai sensi dell’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006) in base al grado di parentela che lega il beneficiario al donante, anche considerate le rispettive franchigie.

Nota bene: anche l’atto di donazione è soggetto a registrazione secondo le regole previste dal D.P.R. n. 313/1986.

Quindi, l’imposta per le donazioni non risulta dovuta nel caso in cui il valore dei beni si mantenga al di sotto della franchigia di legge.

Per quanto l’atto di donazione sconti normalmente le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore dell’immobile, dette imposte sono dovute nella sola misura fissa di euro 200 (ciascuna) qualora la donazione riguardi immobili per il quale il beneficiario abbia i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”

Considera che secondo l'orientamento maggioritario questo regime agevolato non può essere escluso per il solo fatto che il beneficiario della donazione sia fiscalmente residente all’estero.

Recentemente, la stessa Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 464/2019 ha chiarito che le agevolazioni sulla prima casa risultano fruibili anche dai cittadini italiani residenti all’estero se il beneficiario (donatario) sia stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto quindi all’AIRE) e l’immobile ricevuto in donazione sia la “prima casa” posseduta dal donatario sul territorio italiano. Altresì, in questi casi non sarebbe neppure necessario spostare la residenza entro 18 mesi nel comune in cui è situato l’immobile (circolare 19/E del 2001).

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che “ai sensi degli art. 25 e 26 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i redditi fondiari, ossia quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. Ai sensi dell'art 11, comma 2-bis del Tuir, tuttavia, ai fini della determinazione dell'imposta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta”.

3) Applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni in caso di donazione all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha sottolineato quanto previsto dalla legge italiana dal punto di vista tributario in materia di donazione di immobili.

Qualora, poi, chi riceva la donazione risulti fiscalmente residente all'estero troveranno applicazione le previsioni della Convenzione contro le doppie imposizioni. 

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Quello sulle tasse e controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di Donazione al figlio all'estero è un tema particolarmente “caldo” e complesso nel nuovo scenario tributario internazionale.

Evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, è opportuno poiché argomenti come  la residenza all'estero, il regime delle imposte sulla donazione e l'interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali, che necessariamente può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolgente non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di tasse e controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate in caso di Donazione al figlio residente all'estero. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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