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Estratto: “la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell'accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 600 del 1973 deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purché riferita oggettivamente all'entità ed alla durata dei redditi in questione (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104)”.

Donazione al figlio residente all’estero. Tasse e controlli dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

Estratto: “se chi pone in essere il comportamento ritenuto elusivo viene tassato direttamente "al netto" di quanto pagato per il comportamento inopponibile, la legge riconosce ai "soggetti diversi", ossia a quelli che non rientrano tra í destinatari diretti della notifica della pretesa tributaria la possibilità di interporre ricorso per ottenere il rimborso per quanto pagato a seguito dei comportamenti disconosciuti”.

Estratto: “deve qui affermarsi che: • la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; • per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; • nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Afa 10luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee”.

Estratto: “l'affermazione della commissione tributaria regionale in esame non viola detti criteri applicativi non essendovi alcuna regola di esperienza che consenta di correlare la differenza reddituale dei due correntisti in un determinato periodo di tempo e la riferibilità delle somme annotate sul conto al termine di quel periodo ad uno solo di essi. Basta considerare, in proposito, che le fonti della provvista possono non essere state costituite affatto dai redditi dei correntisti o essere state costituite dai redditi ma anche da sostanze di altra natura. La presunzione, fondata sul fatto stesso della cointestazione del conto -ed alla quale si correla il disposto dell'art. 1298 c.c. (richiamato dalla commissione regionale)- secondo cui le somme annotate su conto cointestato devono essere ritenute comuni ai due correntisti in parti uguali fino a prova del contrario non è stata superata”.

Massima: “Il conferimento in trust di un patrimonio immobiliare, allo scopo di destinare il ricavato della eventuale vendita di beni alla soddisfazione dei creditori, con la previsione del ritrasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non va assoggettato all'imposta di donazione proporzionale. Infatti, per l'imposta di donazione, sono rilevanti i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Nel caso di specie, si tratta di determinare la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust in cui era stato segregato il patrimonio immobiliare dei disponenti al fine di destinare il ricavato della eventuale vendita alla soddisfazione dei creditori della società in cui essi erano fideiussori”.

Estratto: “Ove anche fosse infatti vero che le trattative siano state condotte da soggetti diversi dai donatari (ed anzi esse potrebbero essere state condotte addirittura dallo stesso donante), questo elemento sarebbe perfettamente compatibile con il negozio di donazione e con la volontà del donante di beneficiare i donatari utilizzando uno strumento che all'epoca era consentito ... il donante bene potrebbe avere condotto le trattative con l'acquirente nella consapevolezza che il vantaggio economico da esse derivanti sarebbe poi stato riversato sui donatari. In questo senso, l'elemento citato dalla CTP, e cioè che i denari derivanti dalla vendita siano stati incassati dai donatari porta, per via logica a concludere inequivocabilmente che, in effetti, il donante abbia voluto beneficiare i donatari”.