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Diniego di rimborso e onere della prova. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per difetto di autosufficienza

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Estratto: “Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5829 del 3 marzo 2020

Rilevato che

- Il curatore fallimentare del sig. V. F. chiedeva il rimborso della somma di euro 21.732,00 quale eccedenza detraibile per il 2009;

rimborso negato dalla Agenzia delle Entrate in quanto "dall'esame della dichiarazione non risulta la sussistenza del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborso, così come stabilito dal 2° e 3° comma dell'art. 30 DPR 633 e successive modificazioni";

la parte proponeva ricorso avverso tale provvedimento per difetto di motivazione, sussistendo, nella specie, il diritto del fallimento ad ottenere il rimborso anche alla luce del disposto di cui all'art. 74-bis del DPR 633/72;

la commissione tributaria provinciale di Taranto -nel contraddittorio tra le parti, essendosi ritualmente costituito l'ufficio- accoglieva il ricorso.

- Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate che deduceva la mancanza dei presupposti di cui all'art. 30 commi 2 e 3 DPR 633/72, normativa violata dal primo giudice per avere questi riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA -sebbene l'interessato non avesse presentato la documentazione relativa alle operazioni da cui il credito aveva tratto origine- e per non avere posto in essere gli accertamenti di fatto necessari per ritenere la correttezza, la certezza, la legittimità del credito; per resistere al gravame si costituiva il curatore; la commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello con la sentenza sopra menzionata.

Per la cassazione della predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento di V.F. nella persona del curatore.

Considerato che

- Il ricorso consta di un unico motivo recante "Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 DPR 633/72 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n, 3 c.p.c.". - L'ufficio ricorrente censura la sentenza della CTR che ha ritenuto spettante il rimborso sul rilievo che "In questo caso si rende applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27948/2009 secondo cui la dichiarazione del curatore relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, prevista dall'art. 74-bis comma 1 DPR 633/72 è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente le procedure concorsuali e fa sorgere da quella data, ai sensi dell'art. 30 DPR 633/72 il diritto al rimborso dei versamenti effettuati in eccedenza".

Così decidendo -continua l'assunto della ricorrente- la CTR non ha considerato che la parte ha omesso di presentate i documenti utili alla verifica del credito, nonostante i numerosi inviti provenienti dall'ufficio (circostanza, questa, rappresentata anche in sede di atto di appello, con la precisazione che il credito de quo era maturato prima che intervenisse il fallimento, sicchè era presente già nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1998).

La curatela ha evidenziato -nel controricorso- come l'ufficio non abbia mai messo in discussione, né nel provvedimento né nel giudizio di primo grado, la spettanza del credito, solo in appello chiedendo che la parte fornisse la prova del credito: il thema decidendum è stato circoscritto dalla ricorrente "alla mancanza dei presupposti formali di cui all'art 30 commi 2 e 3 DPR 633/72", thema integrato per la prima volta in appello -e ripreso nel presente giudizio- con la doglianza incentrata sull'assenza di prova del credito.

Tutto ciò premesso, il collegio rileva che il ricorso è inammissibile.

Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge. Roma, 2 ottobre 2019

 

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