Estratto: “La motivazione della sentenza impugnata è apparente perché non controllabile nel suo iter logico, disancorata da precisi riferimenti al quadro probatorio e astrattamente idonea ad essere applicata ad un numero indefinibile di fattispecie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
Dalla lettura della decisione si evince che si controverte sull'applicazione dello studio di settore, si citano precedenti giurisprudenziali relativi all'onere della prova, ma non vi è una conclusione del sillogismo che ancori il ragionamento astratto di diritto agli elementi di fatto della fattispecie, aderendo - se ritenuto del caso - motivazione del giudice di prime cure, ma in modo critico e ponderato (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 - 01)”.
Estratto: “Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso”.
Estratto: “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017)”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.
Estratto: “La CTR, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto, ha accertato l'invalidità dell'atto impositivo in quanto affetto da carenza di motivazione. 3.3 L'art 52 comma 2 bis del dPR 131/1986 prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno e determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>. (…) Nella fattispecie in esame è circostanza incontestata la mancata allegazione all'avviso di rettifica degli atti di comparazione”.
Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.
Estratto: “nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.
Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.2. L'Agenzia delle Entrate si è, infatti, limitata a richiamare un orientamento giurisprudenziale di legittimità che individua gli elementi considerati sufficienti per ritenere adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, ma non ha indicato la parte del provvedimento di accertamento in cui sono stati forniti i richiamati dati oggettivi a sostegno della rettifica, né ha allegato l'atto impugnato per consentire la verifica del suo contenuto”.
Estratto: “deve osservarsi che il ricorso difetta di specificità, essendo assenti tutti gli elementi necessari a permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito: la ricorrente non ha allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. gli avvisi di rettifica, né ne ha minimamente riprodotto il contenuto, da cui evincere i dati necessari per la ricostruzione della vicenda, così non consentendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se fosse o meno possibile effettuare in concreto la valutazione frazionata degli atti impositivi”.