***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 14189 del 24 maggio 2019
RITENUTO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Friuli, sezione staccata di Trieste, ha accolto l'appello proposto da S. contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in rettifica del classamento dell'immobile di sua proprietà da lui proposto con procedura Docfa;
- il giudice d'appello ha annullato l'avviso ritenendolo privo di motivazione;
- contro la sentenza depositata il 13.1.2014, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione; il contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza con due motivi di ricorso; con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 701 del 1994 e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000; si duole che la sentenza impugnata abbia accolto la doglianza relativa al vizio di motivazione dell'atto di accertamento e richiama in proposito l'articolazione della procedura Docfa e la sua connotazione fortemente partecipata, che esclude la violazione del diritto di difesa nel caso in cui l'atto di rettifica indichi semplicemente i dati oggettivi accertati dall'Ufficio Tecnico Erariale.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.2. L'Agenzia delle Entrate si è, infatti, limitata a richiamare un orientamento giurisprudenziale di legittimità che individua gli elementi considerati sufficienti per ritenere adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, ma non ha indicato la parte del provvedimento di accertamento in cui sono stati forniti i richiamati dati oggettivi a sostegno della rettifica, né ha allegato l'atto impugnato per consentire la verifica del suo contenuto. Risultano violati, pertanto, gli artt. 366, comma 1, n. 4 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 21, comma 2, della I. n. 241 del 1990; in particolare, si duole che la sentenza non abbia tenuto conto che la procedura Docfa si fondava su una rettifica della planimetria ininfluente ai fini di una variazione di classamento.
2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte al punto 1.1. I documenti sui quali si fonda il motivo di impugnazione non sono stati allegati al ricorso, né è stato indicato dove è possibile rintracciarli nei fascicoli del giudizio. Risulta, pertanto, precluso al collegio, che non ha accesso diretto agli atti di causa, verificare le ragioni per le quali l'ente impositore non ha condiviso ed accettato il classamento dichiarato dal contribuente.
3. Ne consegue l'inammissibilità ricorso. 4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2018.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***