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L’Agenzia non allega l’atto (oggetto di impugnazione nei gradi di merito) al ricorso per cassazione, e quest’ultimo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

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Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.2. L'Agenzia delle Entrate si è, infatti, limitata a richiamare un orientamento giurisprudenziale di legittimità che individua gli elementi considerati sufficienti per ritenere adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, ma non ha indicato la parte del provvedimento di accertamento in cui sono stati forniti i richiamati dati oggettivi a sostegno della rettifica, né ha allegato l'atto impugnato per consentire la verifica del suo contenuto”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 14189 del 24 maggio 2019

RITENUTO CHE

la Commissione Tributaria Regionale del Friuli, sezione staccata di Trieste, ha accolto l'appello proposto da S. contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in rettifica del classamento dell'immobile di sua proprietà da lui proposto con procedura Docfa;

- il giudice d'appello ha annullato l'avviso ritenendolo privo di motivazione;

- contro la sentenza depositata il 13.1.2014, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione; il contribuente non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza con due motivi di ricorso; con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 701 del 1994 e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000; si duole che la sentenza impugnata abbia accolto la doglianza relativa al vizio di motivazione dell'atto di accertamento e richiama in proposito l'articolazione della procedura Docfa e la sua connotazione fortemente partecipata, che esclude la violazione del diritto di difesa nel caso in cui l'atto di rettifica indichi semplicemente i dati oggettivi accertati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.2. L'Agenzia delle Entrate si è, infatti, limitata a richiamare un orientamento giurisprudenziale di legittimità che individua gli elementi considerati sufficienti per ritenere adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, ma non ha indicato la parte del provvedimento di accertamento in cui sono stati forniti i richiamati dati oggettivi a sostegno della rettifica, né ha allegato l'atto impugnato per consentire la verifica del suo contenuto. Risultano violati, pertanto, gli artt. 366, comma 1, n. 4 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 21, comma 2, della I. n. 241 del 1990; in particolare, si duole che la sentenza non abbia tenuto conto che la procedura Docfa si fondava su una rettifica della planimetria ininfluente ai fini di una variazione di classamento.

2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte al punto 1.1. I documenti sui quali si fonda il motivo di impugnazione non sono stati allegati al ricorso, né è stato indicato dove è possibile rintracciarli nei fascicoli del giudizio. Risulta, pertanto, precluso al collegio, che non ha accesso diretto agli atti di causa, verificare le ragioni per le quali l'ente impositore non ha condiviso ed accettato il classamento dichiarato dal contribuente.

3. Ne consegue l'inammissibilità ricorso. 4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2018.

 

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