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Nullo l’avviso di liquidazione fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato dal contribuente ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI. L’atto è nullo per difetto di motivazione. Difetto non è sanabile ex post

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Estratto: “l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate (…) L'originario vizio di motivazione dell'avviso non poteva essere sanato ex post dall'Agenzia, sicché non rileva, ai fini del rigetto del motivo, che la CTR abbia ritenuto nel merito provato il maggior valore dell'immobile sulla scorta di atti prodotti in corso di causa”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 14188 del 24 maggio 2019

RITENUTO CHE

- la controversia ha ad oggetto un avviso di rettifica e liquidazione riguardante l'accertamento del maggior valore delle imposte, ipotecaria e catastale, dovute con riguardo ad un complesso immobiliare posto in vendita all'asta da parte della F. s.r.l. ed acquistato da FV. s.r.l.;

- con separati ricorsi le società avevano impugnato l'avviso e la CTP, dopo averli riuniti, li aveva parzialmente accolti, determinando il valore del cespite immobiliare in misura inferiore (€ 2.130.000,00) rispetto a quanto rettificato (€ 3.651.847,00) dall'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato;

- la C.T.R. di Roma, adita da entrambe le società, ha confermato la decisione della commissione tributaria provinciale; avverso la sentenza della CTR, depositata il 6/3/2013, propone ricorso per cassazione la FV s.r.l. che deposita memoria; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. La FV s.r.l. impugna la sentenza con tre motivi di ricorso. 1.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 131 del 1986; si duole che la sentenza impugnata abbia escluso che la procedura di vendita in esame sia riconducibile ad un'asta pubblica.

1.2. Con il secondo denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; lamenta che il giudice d'appello abbia condiviso l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate che, nella fase di accertamento del valore degli immobili, ha fatto riferimento esclusivamente ai dati dell'OMI (Osservatorio del mercato italiano) senza chiarirne le ragioni.

1.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell'articolo 2697 c.c., deducendo, sotto altro profilo, la violazione dei principi relativi alla distribuzione dell'onere della prova.

2. Ritiene il collegio che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., affermato dalla S.C., secondo cui "deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" (Cass. s.u. n. 9936 del 2014, n.12002 del 2014, n.11458 del 2018), vada prioritariamente esaminato il secondo motivo che è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri.

2.1. La CTR ha ritenuto corretto l'operato dell'ente impositore, che ha individuato il valore degli immobili facendo esclusivo riferimento ai dati forniti dall'OMI, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, l'avviso di rettifica ha raggiunto il suo scopo in quanto la contribuente ha comunque spiegato le proprie difese. Ad avviso di questo collegio la circostanza che la contribuente si sia difesa non è sufficiente a superare la lacuna del provvedimento impugnato, che non chiarisce il procedimento logico seguito ai fini della determinazione del maggior valore dell'immobile per cui è causa. A tale proposito va condiviso il principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui: "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti." (Cass. n. 21813 del 2018, n. 9474 del 2017). La sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto buon governo del principio riportato. L'originario vizio di motivazione dell'avviso non poteva essere sanato ex post dall'Agenzia, sicché non rileva, ai fini del rigetto del motivo, che la CTR abbia ritenuto nel merito provato il maggior valore dell'immobile sulla scorta di atti prodotti in corso di causa.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo e l'annullamento dell'avviso di accertamento.

4. Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso introduttivo. Condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore della contribuente, che liquida nell'importo complessivo di € 10.000,00, oltre rimborso e spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2018.

 

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