Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis", antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla I. n. 106 del 2011) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

Estratto: “in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione”.

Estratto: “Nella fattispecie, sebbene l'annullamento dell'atto impositivo sia stato pronunciato nei confronti delle altre parti contraenti, non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 comma 2, c.c., anche l'odierna società acquirente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. XXX, passata in giudicato, è stato annullato lo stesso atto impositivo per cui si procede con il presente giudizio”.

Lista Falciani: 3 esempi di casi in cui i giudici hanno dato ragione ai contribuenti

Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura docfa. Obbligo di motivazione e limiti: un esempio di annullamento dell’avviso.

Divisione ereditaria ed applicazione dell’imposta di registro ai conguagli: esempio di annullamento dell’avviso 

Estratto: “soccorre esattamente in termini il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 214 del 2011 (cd. decreto "salva Italia"), non è consentita la rettifica, ai fini dell'applicazione dell'imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della norma citata, anche se a tale data la rettifica sia stata già effettuata ed impugnata con giudizio ancora in corso”.

Estratto: “costituiscono principi generali in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quelli per cui: a) l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus”.

Estratto: “«La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale avevamo già ottenuto, in accoglimento del ricorso, l’integrale annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un contribuente.

Pagina 1 di 10