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Il riferimento alle stime OMI non è idoneo a sufficiente a motivare la rettifica. Confermato l’annullamento dell’atto. Agenzia delle Entrate condannata a rimborsare 12.000 euro di spese processuali.

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Estratto: “Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili nel medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, che può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13992 del 23 maggio 2019

RITENUTO CHE:

S. s.p.a. impugnava, innanzi alla CTP di Roma, l'avviso emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate con il quale, in relazione al contratto di acquisto di ramo d'azienda da essa stipulato nell'anno di imposta 2007, veniva rettificato il valore attribuito agli immobili ceduti e venivano liquidate le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali ritenute dovute. La CTP accoglieva il ricorso. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione era respinto dalla CTR del Lazio con sentenza del 23.5.012. Il giudice d'appello affermava che l'Ufficio aveva fondato le rettifiche su elementi generici, riferiti a listini dei valori dell'OMI, violando le disposizioni della citata legge comunitaria n. 88/09. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo, il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

2 Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, 24 L. n. 88/2009, nonché dell'art. 1 comma 307 L.296/2006, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto non più utilizzabile ai fini della rettifica, dopo l'entrata in vigore della I. n. 88/2009, l'accertamento induttivo basato sui valori OMI. Sostiene, al riguardo, che la legge comunitaria, entrata in vigore in materia di Iva ed imposte dirette, non è applicabile anche all'imposta di registro, che continua ad essere disciplinata dall'art. 1 comma 307 L. 296/2005, in attuazione del quale è stato emesso il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27.07.2007, che ha stabilito i criteri di determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui il primo è rappresentato dai dati OMI.

3 La censura è destituita di fondamento.

4 Occorre sottolineare, invero, che in tema di imposta di registro, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare in giudizio l'effettiva sussistenza dei presupposti applicativi del criterio di rettifica indicato nell'avviso di liquidazione (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 6 giugno 2016, n. 11560; Cass. 9 maggio 2017, n. 11270). In tale prospettiva, le quotazioni OMI costituiscono uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, n. 25707 del 21/12/2015). Ai fini delle imposte d'atto, peraltro, non opera alcuna presunzione finalizzata a recuperare a tassazione l'imponibile non dichiarato, ancorché si accerti una divergenza tra il prezzo dichiarato in atto dalle parti e "il valore venale del bene in comune commercio". Si può ritenere, conclusivamente, che il ruolo delle quotazioni OMI, ai fini dell'accertamento di un maggior valore, in tale settore è rimasto invariato anche dopo l'introduzione della legge comunitaria citata, continuando le stesse ad avere valore meramente indiziario e ad aver rilievo i criteri richiamati dall'art. 51 del DPR 131/86. Ed invero, il terzo comma dell'art. 51 del D.P.R. 131/86 elenca i criteri, alternativi e pariordinati che possono essere adottati dall'Amministrazione in sede di rettifica del valore ex art. 52 D.P.R. 131/86; difatti, l'Ufficio che ritenga il valore venale dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari di cui all'art. 51 del D.P.R. 131/86 superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, in fase di rettifica può correttamente riferirsi o "ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie...che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ovvero al reddito netto di cui gli immobili siano suscettibili nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" (criteri, peraltro, indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27/7/2007). Del resto, l'effetto delle norme in materia di valore normale, introdotte dall'art. 1 comma 296 della I. n. 296/2005, nell'ambito del testo unico del registro (DPR 131/86) non è stata quella di stabilire una presunzione legale basata sui valori desumibili dalla banca dati OMI, bensì quella, di consentire l'individuazione – attraverso il provvedimento del Direttore - dei criteri per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati prevedendo, come si legge nelle motivazione dell'atto, che "le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di determinare periodicamente in modo unitario il valore normale degli immobili oggetto di compravendita nei settori dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro, individuando i criteri per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati". Detti criteri non si esauriscono nelle rilevazioni OMI, le quali devono essere integrati dagli ulteriori criteri o griglie indicati espressamente dal provvedimento in questione. Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili nel medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, che può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione, peraltro indicati nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia (Cass. n. 18651 del 2016). E' peraltro singolare che la tesi sostenuta dall'Agenzia ricorrente si ponga in contrasto con la propria circolare n. 18/E del 14.4.2010, in cui, richiamando la precedente circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, che aveva affermato (paragrafo 12.4) “che la norma introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 (e - a maggior ragione - la successiva norma abrogativa) ha "natura procedimentale- e che, pertanto, -ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili”,  dà espressamente atto che è “venuta meno la presunzione legale relativa a favore dell'ufficio”, che “scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice” e che “gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie o similari, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa (quali, a titolo meramente esemplificativo, il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile)”

A tanto, peraltro, l'Agenzia delle entrate si è determinata a seguito della promulgazione della legge n. 88 del 2009, art. 24. comma 5, (Legge Comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l'incompatibilità - in relazione, specificamente, all'IVA - ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette ( abrogando le disposizioni relative all'una ed alle altre) e da questa Corte anche alle imposte di registro - di tali disposizioni con il diritto comunitario. E" stato in tal modo ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006 con la soppressione della presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l'esistenza di attività non dichiarate "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti": e ciò - deve intendersi - con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr. nn.12481,10673,9479 e 9474 del 2018; n. 30158/2017 n. 26487/ 2016; Cass., n. 20429/2014). Il ricorso deve essere pertanto respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia alla refusione delle spese sostenute dalla contribuente che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 29.09. 2018.

 

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