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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 12480 del 10 maggio 2019
Ritenuto in fatto
1. A seguito di notifica degli avvisi di rettifica dell'accertamento - emessi nel 2008 dall'Agenzia delle Dogane di Milano 2 per il recupero a posteriori dei maggiori diritti doganali ed Iva dovuti per importazioni effettuate presso agenzie doganali diverse da quella che aveva emesso gli avvisi (Milano 2)- le società A., licenziataria di marchi, e P., sub licenziataria, presentavano ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva - con sentenza depositata il 12/12/2011 - rilevando l'incompetenza territoriale dell'Agenzia emittente.
2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza nr. 173/07/2013, depositata in data 19/11/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio, confermando la ritenuta illegittimità degli avvisi per incompetenza territoriale; dichiarava assorbita la questione proposta in sede di ricorso relativa alla eccepita violazione del principio della doppia imposizione in materia di Iva. La CTR rigettava inoltre l'eccezione subordinata proposta dall'appellante Agenzia, secondo cui gli avvisi impugnati dovevano essere considerati legittimi «quanto meno nella parte relativa ad importazioni effettuate nell'ambito di sua competenza territoriale» Rilevava, sul punto, che si trattava di eccezione nuova, che non poteva comportare la parziale riforma della sentenza impugnata. In ogni caso, aggiungeva, non era possibile operare una valutazione frazionata della legittimità dell'atto impugnato, «tanto da non rendere possibile l'annullamento parziale degli originali ricorsi, richiesta in via subordinata nell'atto di appello», dovendo lo stesso essere esaminato nella sua globalità; la violazione delle regole della competenza, secondo la CTR, «era da considerarsi preclusiva di analoghe rettifiche ove queste fossero "congiunte" a quelle relative ad importazioni effettuate nell'ambito di competenza dell'ufficio accertata».
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane per un motivo. Le società intimate non hanno svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Col motivo, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d. Igs. n. 546/1992. La sentenza della CTR, osserva, conterrebbe due affermazioni erronee e illegittime: la prima per aver affermato l'inammissibilità della domanda subordinata per violazione dell'art. 57 cit.; la seconda per aver, nonostante tale assorbente statuizione, esaminato il merito della controversia affermando il principio «secondo cui il mancato rispetto delle norme sulla competenza comportava la nullità totale degli atti impositivi anche se emessi su dichiarazioni effettuate presso lo stesso Ufficio». Sotto il primo profilo, rileva che la domanda subordinata proposta in grado d'appello, non formulabile nel primo giudizio, del cui esito non poteva essere a conoscenza, non era una domanda nuova; sotto il secondo profilo deduce che il giudice regionale è giunto a conclusioni prive di motivazione e di riferimenti giuridici. Il ricorso è inammissibile. Anche se la sentenza impugnata contiene affermazioni non corrette sui temi: - a) del divieto di "nova" in appello, divieto che, come noto, riguarda, oltre alle domande, anche le eccezioni in senso tecnico, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di atti di rettifica, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello, tra i quali, al contrario, non rientra la acquiescenza da parte dell'appellante, come si esprime la sentenza impugnata, "alle importazioni diverse" da quelle effettuate presso l'ufficio doganale di Milano 2, perché essa limita l'oggetto del contendere e, trattandosi di fatti noti ai contribuenti, sui quali nel merito si erano articolate le difese, non comporta nessun ampliamento del tema di indagine; - b) della preclusione per la CTR della valutazione frazionata della legittimità delle riprese: come esattamente osserva l'Avvocatura, l'attività di revisione deve essere valutata in relazione ad ogni singola bolletta, sicché se taluna di esse è invalida per violazione delle regole di competenza, la suddetta invalidità non si estende a quelle legittimamente compiute mancando "un rapporto di presupposizione logico giuridica"; tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, deve osservarsi che il ricorso difetta di specificità, essendo assenti tutti gli elementi necessari a permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito: la ricorrente non ha allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. gli avvisi di rettifica, né ne ha minimamente riprodotto il contenuto, da cui evincere i dati necessari per la ricostruzione della vicenda, così non consentendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se fosse o meno possibile effettuare in concreto la valutazione frazionata degli atti impositivi, scindendo la revisione delle dichiarazione doganali di competenza dell'Agenzia di Milano 2 dalle altre per le quali il predetto ufficio non era competente. (Nel senso che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto, cfr. Cass. Sez. 5, 07/06/2017, n. 14107, Rv. 644546 - 01). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019
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