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Corretto l’annullamento della cartella di pagamento in conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto, anche se avvenuto con sentenza non definitiva. Rigettato il ricorso dell’Agenzia condannata inoltre a pagare 10.000 euro di spese processuali.

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Estratto: “La giurisprudenza di questa Corte insegna che "In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 12478 del 10 maggio 2019

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5/23/11 emessa in data 18/11/2010, depositata il 4/2/2011, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da V. avverso la sentenza della CTP di Napoli n. 533 del 17/6/2009 che aveva rigettato la richiesta di annullamento della cartella di pagamento XXX, emessa per l'importo di euro 635.202,26 da Equitalia Polis, a seguito di invito al pagamento del 17 ottobre 2007 dell'Agenzia delle dogane di Napoli. Per come si ricava dagli atti delle parti, mancando nella sentenza la ricostruzione dei fatti, V., già funzionario dell'agenzia delle dogane, in concorso con altri, era stato sottoposto a procedimento penale, per contrabbando ed altri reati, conclusosi con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; - la agenzia delle dogane aveva emesso invito al pagamento per il recupero dei tributi evasi in relazione ai fatti di cui sopra.

2. I giudici regionali, a fondamento dell'accoglimento dell'appello, rilevavano che l'appellante aveva allegato al fascicolo la sentenza n. 172 del 16/9/2010 con cui altra sezione della CTR aveva annullato l'invito al pagamento n. XXX (recte, XXX) del 17/8/2007, atto presupposto della cartella di pagamento XXX impugnata in questa sede.

3. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, cui V. ha replicato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l'Agenzia delle dogane deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 19, comma 3, decreto legislativo 546/1992 in combinato disposto con l'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. per aver la sentenza omesso di esaminare la preliminare questione di inammissibilità del ricorso. Nelle controdeduzioni l'ufficio aveva eccepito che, a mente del richiamato articolo 19, comma 3, la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati, laddove, nel caso in esame, l'invito di pagamento era stato notificato ed autonomamente impugnato. Il motivo è infondato. È sufficiente rammentare che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in tal senso Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Cass., 08/03/2007, n. 5351, in un caso in cui la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). Nel caso di specie il rigetto da parte della C.T.R. del gravame proposto dall'Ufficio, all'esito dell'esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso.

2. Con un secondo motivo, l'ufficio deduce, ai sensi dell'articolo 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., violazione dell'articolo 2909 c. c., per aver la CTR ritenuto essere passata in giudicato la sentenza emessa da altra sezione della CTR sul ricorso afferente il presupposto invito al pagamento, laddove la sentenza 172 del 16/9/2010 era stata impugnata con ricorso per cassazione ed il relativo giudizio era tuttora pendente. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto affermato dall'ufficio la CTR non ha attribuito valore di giudicato alla sentenza 172/10, ma si è limitata a prendere atto che l'invito al pagamento, atto presupposto della cartella, era stato annullato ed ha, del tutto correttamente, annullato in conseguenza la cartella. La giurisprudenza di questa Corte insegna che "In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (da ultimo, Sez. U, n. 758 del 13/01/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 13445 del 27/07/2012)". "L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass. n. 19078/2008, n. 20526/2006, n. 8417/2004)".

3. Con un terzo motivo, il tema del passaggio in giudicato della sentenza 172 viene riproposto sotto l'aspetto della omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio. La censura è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale - infatti - non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. n. 21424 del 2014; n. 24155 del 2017).

4. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 febbraio 2019.

 

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