Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.
Estratto: “deve osservarsi che il ricorso difetta di specificità, essendo assenti tutti gli elementi necessari a permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito: la ricorrente non ha allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. gli avvisi di rettifica, né ne ha minimamente riprodotto il contenuto, da cui evincere i dati necessari per la ricostruzione della vicenda, così non consentendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se fosse o meno possibile effettuare in concreto la valutazione frazionata degli atti impositivi”.