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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Sentenza n. 2639 del 05 febbraio 2020
1. Con sentenza n. 694/4/14, depositata in data 17 novembre 2014, non notificata, la Commissione Tributaria dell'Umbria rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 282/2/2013 della Commissione Tributaria di Perugia, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero in misura proporzionale dell'imposta di registro, corrisposta secondo il regime agevolato di cui alla L. n. 604 del 1954, in sede di registrazione di un atto di compravendita di un terreno con destinazione agricola acquistato in data 25 marzo 2009, che, per le ridotte dimensioni, con nota del 2-3-2012 era stato dichiarato inidoneo all'arrotondamento della piccola proprietà contadina dalla Comunità Montana competente; 3. con atto successivo del 21-4-2009 lo stesso contribuente aveva ricevuto in donazione altro terreno confinante, dichiarato invece idoneo alla fruizione della medesima agevolazione, con nota resa dalla stessa Comunità Montana in pari data del 2-3-2012; i due atti erano stati entrambi registrati il 23 aprile 2009, con l'applicazione dell'imposta di registro ridotta ad un decimo, prevista per gli atti di acquisto diretti alla formazione della piccola proprietà contadina; 4. la CTP, ritenuto non assolto l'onere di motivazione dell'avviso impugnato, e che in ogni caso il primo terreno risultasse idoneo a fruire dell'agevolazione nonostante l'estensione limitata, aveva accolto il ricorso; 5. la CTR, riscontrata la medesima carenza in punto di motivazione, ritenuta contraddittoria anche per aver negato il beneficio solo in considerazione della successione temporale dei due atti nella stipula, aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che tra i due acquisti sussisteva un collegamento negoziale esplicito, dichiarato già nel primo atto di compravendita;
6. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, consegnato per la notifica in data 9 febbraio 2015, affidato ad un unico motivo; la parte contribuente ha resistito con controricorso.
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1. con un unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2,3 e 4 della I. n. 604 del 1954, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che ciascun atto costituisce una fattispecie autonoma e che la verifica dei presupposti per usufruire della tassazione agevolata va effettuata in riferimento al momento storico della stipula, sicché, quanto al primo atto di acquisto, di estensione insufficiente ai fini del godimento dell'agevolazione, doveva ritenersi irrilevante il collegamento con quello successivo.
OSSERVA CHE:
1. Il ricorso non merita accoglimento 1.1 La L. n. 604 del 1954 ha riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della "piccola proprietà contadina", in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva. In particolare ai sensi dell'art. 2 di tale legge i benefici sono applicabili quando: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".
L'art. 3 stabilisce poi che "... per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti..." di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della stessa legge, mentre l'articolo 4 prevede che, in luogo di tale documentazione, può essere prodotta un'attestazione provvisoria ... dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio...", ed in questo caso le agevolazioni tributarie sono applicate al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto, e in difetto sono dovute le normali imposte.
1.2 Il sistema normativo sulla formazione della piccola proprietà contadina è caratterizzato da una indubbia finalità pubblicistica, in quanto è indirizzato a fornire un sostegno alle aziende agrarie di dimensioni familiari, per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, il riequilibrio tra questa e gli altri settori economici più forti e tra l'agricoltura italiana e le agricolture europee, incentivando il legame diretto tra terra ed agricoltore. Questa Corte ha già affermato che " In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" - potere attribuito dalla legge all'Ispettorato Provinciale Agrario - possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale." (Vedi Cass. n. 10248 del 2013; n. 8326 del 2014; n. 26454 del 2018).
2. Ritiene il Collegio che un analogo potere accertativo del giudice tributario debba sussistere anche in riferimento ai requisiti oggettivi attinenti alle caratteristiche del fondo.
2.1 Il presupposto oggettivo dell'idoneità alla formazione della PPC deve indubbiamente sussistere al momento della stipula dell'atto, tale idoneità costituisce tuttavia sempre un giudizio prognostico effettuato ex ante ma verificabile ex post; le agevolazioni in parola sono, infatti, finalizzate ad incentivare non tanto la permanenza della piccola proprietà contadina già costituita, e quindi il mantenimento di uno stato di fatto già esistente, quanto proprio il processo di nascita e di creazione della stessa attraverso atti di acquisizione di fondi con destinazione agricola allo scopo ritenuti idonei. Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio della normativa agevolativa di cui alla L. n. 604 del 1954 escludere la possibilità che tale idoneità, in riferimenti ai requisiti dimensionali minimi, venga progressivamente acquisita sulla base di atti successivi, se collegati tra loro in virtù di dati certi, oggettivi e verificabili. Del resto in fattispecie analoga questa Corte ha già ritenuto che "Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 5-bis della I. n. 94 del 1997 in favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell'estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la "rado" ispiratrice della normativa, volta a favorire l'accorpamento fondiario." (Vedi Cass. n. 24342 del 2019).
2.2 Nella specie risulta incontestato che la Comunità Montana aveva negato l'idoneità al riconoscimento dei benefici per il primo atto solo in considerazione delle dimensioni ridotte del fondo acquistato; che tale carenza dimensionale era stata sanata grazie all'acquisto, dopo meno di un mese, di un secondo fondo; che nel rogito notarile della prima compravendita del 25 marzo 2009 si era dato atto del collegamento con l'acquisto successivo di un altro terreno, già catastalmente individuato, ai fini dell'arrotondamento della proprietà diretta coltivatrice.
2.3 Sulla base di tali circostanze di fatto va pertanto ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili, come innanzi specificati, laddove ha riconosciuto che il regime agevolativo di cui alla L. n. 604 del 1954 potesse essere applicato anche all'atto di acquisto di un fondo che, sebbene non idoneo in sé per le dimensioni ridotte, fosse collegato in modo espresso - grazie ai riferimenti catastali riportati nel rogito - ad un secondo atto di acquisto idoneo alla formazione della piccola proprietà contadina, da cui ha mutuato successivamente analoga idoneità.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. 3.1 La novità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2019
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