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Accertamento fiscale lavanderie: quando le metodologie di controllo non portano a risultati realistici. Esempi di casi in cui il contribuente ha vinto il processo contro l’Agenzia delle Entrate

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Accertamento fiscale lavanderie: quando le metodologie di controllo non portano a risultati realistici. Esempi di casi in cui il contribuente ha vinto il processo contro l’Agenzia delle Entrate

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Le lavanderie, che sempre più spesso si sono attrezzate e si sono evolute per offrire ai clienti un servizio di ritiro, lavaggio e consegna, non sono esenti da controlli fiscali mirati ad accertare eventuali inadempienze agli obblighi tributari.

Industriali, a gettoni, self service o piccole lavanderie cittadine, gli operatori del settore sembrano in costante crescita.

Il settore in questione è dunque caratterizzato da una grande varietà di soggetti che vanno dalle lavanderie industriali più strutturate a quelle di piccole e medie dimensioni, le quali necessitano di un’apposita autorizzazione provinciale prima di operare. Le prime, generalmente composte da 20/25 addetti, di regola prestano il loro servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per conto di enti pubblici o privati, ma anche per attività alberghiere, ristoranti, ospedali al servizio, strutture sanitarie e caserme, in tali casi è quindi difficile sottrarsi agli adempimenti fiscali ed è indispensabile assicurare la regolare fatturazione di tutte le prestazioni eseguite.

L’attività delle lavanderie e tintorie racchiude, dunque, realtà anche molto diverse tra loro in base alla sede territoriale, alle loro dimensioni ed alla tipologia di clientela alla quale viene offerto il servizio.

Il numero più consistente riguarda, però, le piccole lavanderie che nella realtà italiana sono ancora molto diffuse e sono spesso a conduzione prettamente familiare, con una media di uno a due addetti oltre al titolare. Recentemente, molte di queste sono rifiorite grazie anche alle nuove attività di lavanderia svolte in franchising dove l'affiliante mette a disposizione dell’affiliato il know how e le attrezzature, dietro pagamento di una fee. Per tutta questa categoria il problema principale, sotto il profilo dell’evasione fiscale, è quello delle contestazioni riguardanti una presunta sottofatturazione e della mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale.

Anche se il vero fenomeno espansivo degli ultimi anni riguarda le lavanderie a gettone o self service che offrono grandi vantaggi ai consumatori ed elevanti standard di qualità dove la possibilità del nero e quindi dell’evasione fiscale è pressoché impossibile anche se non sono tenute all’emissione dello scontrino fiscale.

Un altro fenomeno tipico di questo settore che sta cambiando le abitudini dei consumatori, sempre più attenti e sensibili, è quello del c.d. “social shopping” in cui gruppi di acquisto adoperano dei coupon per usufruire di offerte limitate. In tali casi l’esercente rilascia la documentazione fiscale quando incassa internamente il coupon.

Dal punto di vista fiscale, molti degli accertamenti condotti a carico di lavanderie ad opera della Guardia di Finanza mirano soprattutto alla verifica delle scritture contabili, e dappoi potrebbe contestarsi l’eventuale infedeltà o irregolarità di questi documenti.

Inoltre, gli elementi sui cui generalmente si basano i controlli a carico delle lavanderie riguardano il consumo di energia elettrica, reputato spesso da solo elemento quale campanello di allarme da valutare alla luce dei parametri stabiliti dagli studi di settore, ora sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità.

Ogni scostamento da tali parametri viene infatti posto a presunzione di maggiori ricavi sottratti all'imposizione fiscale.

Potrebbe però essere stato operato un calcolo errato dei ricavi, presunti sulla base di elementi non certi e precisi. Uno degli indici più frequentemente adoperato è quella della presunta entità dei capi lavati nell’arco di un anno espresso in chilogrammi che potrebbe condurre ad una valorizzazione errata.

Altro dato di cui potrebbero non tener adeguatamente conto gli studi basati su parametri prestabiliti è la stagionalità dell’attività di lavanderia caratterizzata da periodi di picco, come nei mesi in cui i clienti effettuano i cambi di stagione, e da periodi decisamente meno produttivi.

E così, accertamenti induttivi basati su percentuali di ricarico medio, prezzi medi del settore costituiscono semplici indizi che non possono giustificare da soli i ricavi effettivamente conseguiti dalle lavanderie sottoposte ai controlli.

Questi sono, infatti, alcuni motivi dei più frequenti che portano all’annullamento degli avvisi di accertamento, così come nelle seguenti pronunce.

Comm. Trib. Reg. per la Sardegna, sentenza n. 135 del 16/02/2018

Questa vicenda ha avuto origine da un avviso di accertamento notificato ad una esercente l’attività di lavanderia dopo un controllo da cui erano stati desunti maggiori ricavi relativamente ad alcuni anni di esercizio sulla base degli studi di settore.

L’esercente aveva contestato tale accertamento ritenendo che la pretesa tributaria non potesse essere basata unicamente sui risultati degli studi di settore, senza che l’Agenzia delle Entrate avesse fornito la prova di ulteriori elementi concreti. Inoltre, la contribuente aveva dimostrato di aver attraversato un periodo di crisi nella annualità oggetto di accertamento. Infatti, anche se la piccola lavanderia era cresciuta enormemente grazie alla vittoria di alcuni importanti appalti in favore della Asl, in realtà, ai fatturati non erano seguiti regolari pagamenti da parte dell'azienda ospedaliera. Ciò aveva causato una crisi dell’azienda che non era più riuscita ad aggiudicarsi l’appalto che costituiva ben l'80% degli introiti complessivi, tanto da condurre poi al licenziamento del personale ed alla messa in liquidazione della società.

Per questi motivi la CTR ha accolto l’appello della contribuente che ha dimostrato l’effettiva situazione di crisi di cui l’accertamento basati sugli studi di settore non aveva tenuto conto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5887 del 08/03/2017

Questo caso, invece, ha avuto origine da un avviso di recupero del credito d'imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate, il quale era stato (si contestava) indebitamente utilizzato da una lavanderia, la quale, acquistando della nuova biancheria, aveva usufruito di agevolazioni fiscali ritenute non dovute. A parere dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la biancheria non poteva essere considerato bene strumentale ammortizzabile.

I giudici, invece, hanno dato ragione alla contribuente che ha contestato l’avviso in quanto l’attività di lavanderia industriale era svolta dalla contribuente utilizzando biancheria propria, che veniva poi noleggiata ai clienti e perciò costituiva un bene strumentale ammortizzabile, in quanto soggetta ad un progressivo deperimento.

I giudici hanno così ritenuto applicabile alla lavanderia il beneficio del credito d'imposta previsto per le attività di impresa dislocate in aree svantaggiate che, nel periodo di imposta considerato, abbiano effettuato nuovi investimenti, come nel caso di acquisto di nuova biancheria.

Comm. Trib. Reg. della Basilicata, sentenza n. 254/2/06

Anche questa vicenda ha preso avvio da un avviso di accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi di un’esercente l’attività di lavanderia e tintoria, a seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, con cui erano stati contestati maggiori ricavi e quindi venivano riliquidate le imposte dovute.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva determinato in via presuntiva maggiori corrispettivi percepiti dalla contribuente nell’esercizio della sua attività sulla base di parametri e valori desunti da studi di settore nonché sulla base delle informazioni fornite dalla titolare della ditta.

Specificamente, l'Ufficio aveva calcolato maggiori ricavi conseguiti dalla lavanderia sulla base del consumo di energia elettrica e tenendo in considerazione l'ubicazione dell'azienda, il tipo di capi trattati, il numero di prestazioni erogate nell'anno di imposta accertato.

A parere dei giudici di primo grado, invece, tali scostamenti basati sugli studi di settore non potevano essere considerati sufficienti a legittimare l’avviso di accertamento.

 

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