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Guida sull'autofattura: definizione, casi di emissione e fatturazione elettronica

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Guida sull'autofattura: definizione, casi di emissione e fatturazione elettronica

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Nella gestione aziendale può capitare di emettere un'autofattura e chiedersi pertanto quale sia il corretto trattamento IVA. In questo memo analizzeremo questo documento partendo dalla sua definizione, spiegando quando è possibile emetterla e come deve essere effettuata. Infatti, ai contribuenti può capitare di chiedersi quando sia necessaria un'autofattura e come vada inquadrata nell'ambito della fatturazione elettronica. Questo memo cercherà di fornirti diverse informazioni per agevolarti nel caso ti trovassi ad emettere un'autofattura, al fine di evitare così eventuali sanzioni.

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Che cos'è l'autofattura? Contenuto e autofattura elettronica

La normativa che disciplina il procedimento di autofatturazione é dettata dall’articolo 17, comma 2 e ss, del D.P.R. 633/1972. L'autofattura è un documento fiscale che costituisce un'eccezione nell'ambito della disciplina relativa alla fatturazione. Infatti, in questo caso si viene a creare una situazione inversa a quella che di solito si verifica, ovvero che è il prestatore di un servizio o il fornitore di un bene ad emettere fattura. Di conseguenza, innanzi all'emissione dell'autofattura l’obbligo di emetterla, applicando l’Iva, è a carico del cessionario o committente. In questi casi coincidono sia il mittente che il destinatario.

L'autofattura deve contenere tutti i dati che sono richiesti per la fattura ordinaria, quali: i dati del fornitore; indicazione della merce o del servizio acquistato; importo netto, l’Iva e il totale. L’Iva, in questi casi, é dovuta al fisco dal soggetto che emette l’autofattura.

L’autofattura, nei casi in cui la normativa prevede la sua emissione, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del DPR n 633/72, deve essere redatta in unico esemplare e nel documento deve essere anche riportata la seguente dicitura: "autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72.

Inoltre, con l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria anche le autofatture sono soggette alla disciplina relativa alla fatturazione elettronica e di conseguenza, tali documenti fiscali devono essere inviati al sistema di interscambio SdI (usando il codice identificativo “TD01 – fattura ordinaria”, dato che il codice “TD20 – autofattura” si utilizza solamente nei casi di ritardo o mancata emissione della fattura elettronica), che provvederà a riconoscere la fattura come autofattura elettronica poiché i dati del committente e del prestatore sono gli stessi, e poi quindi verificherà la correttezza degli altri campi. A tal proposito, si richiama la Circolare 14/E/2019 dell'Agenzia delle entrate, che ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda la documentazione di operazioni rilevanti ai fini Iva. Così scrivendo: "....qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI). Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento, come peraltro prescritto anche da specifiche disposizioni di settore".

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Quando è possibile emettere un'autofattura?

Come abbiamo visto, tale documento fiscale rappresenta una particolarità nel settore della fatturazione e proprio per questo i casi della sua emissione sono specificatamente previsti dalla legge. Tra questi casi vi rientrano:

- denuncia, se dopo 4 mesi dal compimento di un'operazione che è rilevante ai fini Iva non si riceve la relativa fattura, è necessario emettere autofattura in duplice copia, indicando tutti gli elementi che sarebbero dovuti essere riportati nella fattura e si dovrà presentare, entro 30 giorni, all’Ufficio Iva di competenza (nella fattura deve essere indicata la dicitura “Autofattura per mancato ricevimento fattura ai sensi dell’art. 6, cc. 8 e 9 del D.Lgs. 471/97). In caso di ricevimento di una fattura con delle irregolarità si deve seguire la medesima procedura;

- cessioni gratuite a titolo di omaggi: l'autofattura si riferisce a omaggi che sono distribuiti dall’azienda stessa (per legge, non è obbligatorio emettere fattura se l’importo totale della merce in omaggio ha un valore inferiore a 25,82 €) e deve essere emessa in un unico esemplare. In tal caso il documento fiscale deve contenere l’elenco e la descrizione dei beni che sono ceduti a titolo gratuito, riportando l'importo e l'aliquota Iva. Inoltre, nei suddetti casi, il totale è abbonato totalmente, per le fatture senza rivalsa Iva o ridotto al solo ammontare Iva per i casi di obbligo di rivalsa Iva;

- autoconsumo, se i beni acquistati dall'impresa sono destinati all’uso personale/familiare (autoconsumo interno) o per fini che esulano dall’attività economica dell'azienda (autoconsumo esterno). Queste operazioni sono imponibili Iva e pertanto deve essere emessa l'autofattura sulla base dell'importo dei beni che sono finalizzati per scopi diversi da quelli dell'azienda;

- autofattura per acquisti da soggetti residenti in paesi extra-ue: quando soggetti passivi Iva residenti in Italia, acquistano beni o servizi da aziende residenti in Paese extra–UE, senza avere una stabile organizzazione in Italia, per regolarizzare ai fini Iva tali acquisti è necessario emettere autofattura. Si sottolinea che un'eccezione è rappresentata dall’importazione in Italia di beni provenienti da Paesi extra-UE, dato che il documento rilevante a fini Iva è costituito dalla bolletta doganale. L’autofattura è emessa dall’acquirente in un unico esemplare nei confronti di sé stesso, va datato e protocollato e poi si deve registrare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti;

- cessionari produttori agricoli: esonerati dall'obbligo di fatturazione ai sensi del comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72. Quando il volume d’affari dell'agricolo é minore di 7.000 euro annui, non ha l'obbligo di emettere la fattura, in quanto nei suoi confronti e per l'esigua attività economica, il legislatore ha voluto agevolarlo.

Tuttavia, il cliente che compra da lui i prodotti, é obbligato a fare autofattura, applicando l'imposta prevista per il relativo prodotto agricolo, mentre l’imprenditore agricolo dovrà poi conservare l’autofattura.

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Se ti sei trovato o pensi di trovarti ad emettere un'autofattura, questo articolo dovrebbe aver sciolto alcuni dubbi ed averti aiutato a capire qualcosa in più in ordine all'inquadramento corretto di tale fattispecie. Naturalmente, per evitare qualsiasi sanzione, se sei ancora incerto sulla compilazione o non sei sicuro di aver provveduto correttamente ad emetter l'autofattura, non esitare a contattare un consulente specializzato che potrà darti un consiglio personalizzato e guidarti nella compilazione per non aver più dubbi sulle future emissioni di autofatture.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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