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Compro Oro: illegittimi gli accertamenti che non applicano il regime della “Reverse Charge”

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Compro Oro: illegittimi gli accertamenti che non applicano il regime della “Reverse Charge”

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Negli ultimi anni e, più nello specifico nell’ultimo decennio, sono comparse nel panorama economico commerciale italiano nuove forme di impresa molto redditizie: i c.d. “compro oro”.

Bisogna però distinguere tra le attività dedite propriamente al commercio al dettaglio o all’ingrosso di gioielli (bracciali, anelli, collane ecc.) da quegli operatori economici che si occupano di commercializzare oggetti preziosi, anche usati o rottami. Tra i due, infatti, esiste una netta differenza che però è spesso fonte di confusione ed incertezza.

Quando si parla di compro oro si fa riferimento a quelle attività che si occupano dell’acquisto oggetti preziosi nuovi, usati o avariati con lo scopo di rivenderli poi a fonderie, orafi, oreficerie, privati, ecc.

La nascita di queste attività è stata determinata dalla necessità di soddisfare un’esigenza sempre più presente nel mercato: consentire ai privati, che magari versano in condizioni di difficoltà economica o di liquidità, di vendere i propri oggetti aurei allo scopo di monetizzarli.

I compro oro, infatti, effettuano una pesatura e valutazione immediata dell’oro, sulla base della quotazione di mercato, e consegnano direttamente al cliente in contanti il corrispettivo dei beni venduti. 

Anche se a livello normativo si è cercato di normare queste attività, le quali devono essere censite ed iscritte in un apposito registro, esse continuano tuttavia ad essere oggetto di frequenti verifiche e controlli considerati gli alti rischi di riciclaggio e di reati fiscali riconducibili a questi esercizi.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di attività in grande espansione che generano importanti flussi di ricavi e, conseguentemente, un significativo gettito verso l’erario.

Per tali ragioni esse sono spesso oggetto di verifica da parte di agenti verificatori (Guardia di finanza, Organi di Polizia tributaria) e accertatori, mirati soprattutto a mitigare i rischi di tipo amministrativo/fiscale che si nascono dietro questo tipo di esercizio commerciale.

Nello specifico, le problematiche fiscali più frequenti inerenti alle attività di compro oro riguardano le incertezze relative alle metodologie di applicazione del regime Iva, detto meccanismo del reverse charge o regime del margine dei beni usati di cui all’art. 17 comma 5 DPR 633/72. Detto anche inversione contabile, questo sistema prevede che il destinatario della fornitura di beni preziosi (es. la fonderia) sia tenuta al pagamento dell’Iva in luogo del l’esercente l’attività di compro oro.

Il regime dell’inversione contabile si applica per tutte quelle attività dedite al commercio di oro e prodotti semilavorati aventi ad oggetto l’oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

I principali dubbi riguardano l’applicazione di questo particolare regime dell’Iva nelle attività di compravendita di oggetti preziosi usati o avariati, i c.d. rottami d’oro, a fonderie e/o ad altri soggetti economici.

L’accusa è che questi soggetti si rifacciano a questo meccanismo al solo scopo di godere di un indebito vantaggio ai fini Iva, escludendo che queste cessioni di tali beni siano assoggettate al regime ordinario degli altri beni.

Queste attività, anche per la frequenza con le quali prendono avvio, prestano il fianco ad accertamenti fiscali i quali non di rado conducono a rilevare violazioni ed irregolarità solo presunte e non accertate con precisione. L’obiettivo è sottoporre all’imposizione fiscale proventi elusi alla fiscalità.

Sono questi i casi in cui gli operatori che si muovono nel commercio di beni preziosi usati o deteriorati devono difendersi dalle pretese vantate dall’Agenzia delle Entrate che contesta la violazione di prescrizioni infrante non in maniera palese ed evidente, ma solo in modo presunto.

In tutti i casi di seguito riportati, le CTR hanno respinto gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, dando ragione alle argomentazioni dei compro oro.

Sentenza del 07/06/2018 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

In questa vicenda la CTR marchigiana ha affrontato il caso di un contribuente, esercente attività di compro oro, relativo ad un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava ed accertava l'illegittima applicazione del reverse charge sollecitando una pretesa tributaria a titolo di IVA di quasi 10 mila euro.

In particolare, a parere dell’Agenzia delle Entrate l’attività di cessione di oggetti preziosi usati e/o avariati svolta dai cosiddetti Compro oro è soggetta al meccanismo dell’inversione Iva solo nei casi in cui avvenga nei confronti di aziende che svolgano esclusivamente l'attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi oppure aziende che svolgono attività di affinazione industriale del metallo prezioso al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d'oro con nuovo marchio. In questo caso, in particolare, il contribuente non aveva dato dimostrazione delle qualità del cessionario quale soggetto appartenente in una di queste categorie impiegate nella lavorazione industriale o titolare di marchi. Il contribuente si era limitato a produrre una autodichiarazione del cessionario in cui questi dichiarava di non svolgere attività di vendita oro al minuto, né di avere alcuna licenza.

La Ctr, invece, ha ritenuto corretta l'applicazione del reverse charge nell'attività di "compro oro" facente capo al contribuente, così spostando il pagamento dell'Iva dal cedente a cessionario, e quindi annullando l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Sentenza del 07/06/2017 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Questa vicenda ha preso avvio da una verifica fiscale che ha inteso recuperare a tassazione l'IVA indebitamente sottratta all'Erario da un’attività di compro oro. A parere degli accertatori la società dedita alla cessione di oggetti d'oro usati, acquistati da privati cittadini aveva applicato il meccanismo reverse charge, al posto della prevista IVA sul margine, applicabile alla cessione di beni usati.

A parere del contribuente, invece, l'avviso di accertamento era illegittimo per carenza di motivazione e di prove e per aver tenuto una corretta fatturazione delle cessioni di rottami auriferi effettuati.

La CTR ha precisato, anche questa volta, che qualora il cessionario di gioielli svolga un'attività di fusione e/o trasformazione industriale del metallo, si applica automaticamente il meccanismo dell’inversione contabile, atteso che ciò che conta non è la natura del bene trasmesso alla fusione, bensì la propria destinazione.

Nel caso di specie, la società "compro oro'' oggetto di verifica fiscale svolgeva solamente attività di acquisto del metallo da inviare alla fusione e/o alla sua trasformazione, ma non poteva svolgere attività di commercio. Per tali motivi, poiché gli acquirenti finali svolgevano attività di recupero del metallo, si ritiene applicabile il regime contabile del reverse charge.

Sentenza del 07/04/2017 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

In questa vicenda, infine, la CTR friulana ha affrontato il caso di una contribuente che svolgeva attività di acquisto e rivendita e trasformazione/fusione di oro usato destinataria di un avviso di accertamento con cui erano stati accertati maggiori redditi imponibili ai fini IRES ed IRAP, recuperando a reddito costi per circa 100 mila euro, i quali non erano stati dimostrati nel loro esatto ammontare.

La contribuente, al contrario, evidenziava che le operazioni contestate dall'Ufficio erano soltanto 70 su un numero complessivo di circa 3000, e quindi irrisori rispetto al fatturato dichiarato. Inoltre, tali irregolarità erano state riscontrate dalla GdF basandosi unicamente sulle testimonianze rese da cinque venditori.

A parere del collegio giudicante, anche se erano stati rinvenuti documenti di vendita riferiti ai venditori che avevano testimoniato ma non dai medesimi sottoscritti, tali documenti irregolari costituiscono un’eccezione, e si riferiscono a valori minimali rispetto agli acquisti effettuati dalla ricorrente ed al numero di operazioni poste in essere complessivamente. Per questi motivi la CTR ha ritenuto provata la sussistenza dei costi contestati, ritenuti inerenti all’attività svolta e, quindi, deducibili.

 

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