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Semplice difetto di motivazione o motivazione omessa? Rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate che contestava l’omissione motivazionale (in realtà non presente).

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Estratto: “la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33884 del 19 dicembre 2019

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 455/34/13 del 23/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 287/09/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di R. s.r.l. (di seguito R.) nei confronti del diniego di rimborso del credito IVA formatosi nel secondo trimestre 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, oltre che dagli atti delle parti, il diniego conseguiva alla ritenuta insussistenza del presupposto previsto dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto le fatture prodotte dalla società si riferivano a due contratti preliminari di acquisto non registrati;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) non vi era alcun obbligo di registrazione dei preliminari di acquisto da parte della società contribuente; b) in ogni caso, R. aveva dato prova della certezza della loro stipulazione; c) l'Ufficio aveva introdotto nel presente giudizio un tema di indagine nuovo, eccependo che i preliminari di vendita erano stati stipulati per costituire il presupposto della richiesta di rimborso;

2. l'Agenzia delle entrate proponeva impugnazione avverso la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. R,. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. va pregiudizialmente evidenziato che, come eccepito dalla società contribuente a pag. 94 del controricorso, i documenti depositati dall'Agenzia delle entrate unitamente al ricorso (visure camerali e anagrafiche SIAT) sono inammissibili in quanto riguardano fatti che avrebbero dovuto essere tempestivamente documentati nei giudizi di merito;

2. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando l'insussistenza, in ipotesi, delle condizioni previste dal terzo comma della disposizione menzionata perché la società contribuente possa ottenere il rimborso;

3. il motivo è inammissibile;

3.1. la motivazione del diniego di rimborso, per come riportata negli scritti difensivi, è incentrata essenzialmente sulla mancata prova dell'effettiva stipulazione dei contratti preliminari di acquisto non registrati, prova che la CTR ritiene raggiunta;

3.2. l'Agenzia delle entrate non ha trascritto i propri scritti difensivi  dimostrando di avere sottoposto al giudice di appello la questione relativa alla sussistenza dei presupporti applicativi dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché il motivo deve ritenersi nuovo; 3.3. del resto, la ricorrente sembra fondare il proprio assunto (mancanza dei requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972) proprio sul rilievo che le operazioni attive poste in essere dalla società contribuente si fondino su contratti preliminari non registrati e, comunque, non realmente stipulati; il che è in aperto contrasto con l'accertamento di fatto del giudice di merito, che detti contratti ha ritenuto esistenti;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che R. non avrebbe mai fornito la prova che i contratti preliminari, seppur non registrati e non autenticati, riflettano operazioni effettivamente poste in essere dalla società;

5. con il terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 2704 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che non vi è alcuna certezza sull'effettiva stipulazione e sulla data dei menzionati preliminari di vendita;

6. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati, avendo la CTR fatto corretta applicazione delle norme ritenute violate;

6.1. invero, la CTR ha correttamente gravato il contribuente dell'onere di provare il fatto dell'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti ai preliminari di compravendita e ha ritenuto che tale fatto sia stato provato indipendentemente dalla registrazione degli stessi e dall'autentica della firma, indicando i fatti sui cui si fonda il proprio convincimento in relazione all'ultima parte dell'art. 2704 cod. civ. (incasso delle somme fatturate a titolo di acconto; produzione di idonea certificazione relativa al pagamento).

6.2. pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la validità e rilevanza dei fatti posti a base del convincimento della CTR sotto il profilo del vizio di motivazione e, comunque, nei limiti in cui lo stesso è ancora denunciabile ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis;

7. con il quarto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza t emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che non viene data contezza in motivazione delle diffuse argomentazioni esposte dall'Ufficio e dirette a dimostrare la effettiva insussistenza dei due preliminari di compravendita e, dunque, l'insussistenza del presupposto applicativo dell'art. 30, terzo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972;

8. con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa motivazione su di un punto controverso e decisivo oggetto di contestazione tra le parti, costituito proprio dall'avere la CTR omesso qualsiasi valutazione in ordine alle circostanze di fatto dedotte dall'Ufficio;

9. i due motivi, che, involgendo l'esame della medesima questione, possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili;

9.1. in primo luogo, la difesa erariale deduce come error in procedendo un eventuale vizio di motivazione della sentenza, essendosi la CTR soffermata, come più sopra evidenziato al § 6.1, sulla questione della effettiva esistenza dei preliminari di vendita;

9.2. secondariamente, la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014;

10. con il sesto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la deduzione dell'Ufficio, per il quale i contratti preliminari di vendita sono stati stipulati per costituire il presupposto della richiesta di rimborso, non costituisce un nuovo tema di indagine;

11. il motivo è inammissibile;

11.1. la statuizione della CTR sul punto non costituisce una autonoma ratio decidendi avuto conto del fatto che il giudice di appello ha già preso in considerazione i preliminari di vendita e ne ha ritenuto l'effettiva sussistenza in fatto, così smentendo anche l'ulteriore assunto dell'Ufficio;

12. con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che la sentenza della CTR ha erroneamente ritenuto che i contratti preliminari di compravendita devono essere registrati solo in caso d'uso;

13. il motivo è assorbito;

13.1. la motivazione inerente all'insussistenza dell'obbligo di registrazione dei contratti preliminari costituisce un'autonoma argomentazione della sentenza di merito, la cui eventuale infondatezza non inficia la valenza del giudizio di merito in relazione al quale la CTR ha ritenuto la effettiva sussistenza dei contratti preliminari (si legge nella sentenza: «in ogni caso la società ricorrente ha dato prova della certezza della stipulazione dei contratti preliminari di compravendita»; e, quindi, per motivi indipendenti dalla sussistenza o meno di un obbligo di registrazione);

14. in conclusione, il ricorso va rigettato e l'Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo;

14.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00, oltre alle spese generali nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

 

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