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Estratto: “la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014”.