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Accertamento sintetico del reddito: il contribuente ha assolto l’onere probatorio se dimostra la sua reale disponibilità finanziaria

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Estratto: “La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"...." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 2647 del 05 febbraio 2020

Rilevato che con sentenza n. 146/45/12 pubblicata il 10 dicembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 246/8/11 ha accolto il ricorso proposto con il primo grado di giudizio da P. M. avverso gli avvisi di accertamento n. xxx e xxx emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati determinati sinteticamente i redditi del contribuente, rispettivamente, per gli anni di imposta 2005 in 89.842,79 e 2006 in 117.037,34 con conseguenti maggiori imposte IRPEF e relative addizionali regionali, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600 del 1973. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il contribuente abbia assolto all'onere probatorio impostogli dall'art. 38, sesto comma del citato d.P.R. 600 del 1973 dimostrando che la disponibilità finanziaria necessaria per l'acquisto dell'appartamento intestato alla figlia gli era derivato da contributi di familiari e da pregressi risparmi giustificati dai redditi dichiarati da lui stesso e dalla moglie negli anni precedenti; che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo; che resiste P. M. con controricorso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, e comunque il rigetto del medesimo ricorso deducendone l'infondatezza.

Considerato che con l'unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. pro. civ. deducendosi che la sentenza impugnata, nell'affermare che il contribuente ha assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione alla capacità contributiva dimostrata con l'acquisto di un appartamento intestato alla propria figlia non avrebbe considerato che l'accertamento sintetico in questione aveva considerato anche altri elementi quali l'acquisto di due vetture di grossa cilindrata, di due autorimesse da parte della figlia in un periodo in cui era a suo carico, di azioni.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, da un lato lamenta sostanzialmente, non una violazione di legge, ma un difetto di motivazione per l'omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio che potrebbe essere costituito dai suddetti elementi espressione di capacità contributiva e non considerati dal giudice dell'appello, dall'altro una non corretta valutazione delle prove avendo considerato che gli elementi addotti dal contribuente non sarebbero sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio imposto dall'art. 38 citato. La ricorrente non ha lamentato, invece, un difetto di motivazione, impropriamente deducendo una violazione di legge, ed ha invece dedotto un'errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito proponendone una diversa valutazione in modo inammissibile in sede di giudizio di legittimità essendo tale valutazione riservata al giudice del merito.

Ed infatti l' "errore di diritto" (art. 360co1 n. 3 c.p.c.) può cadere direttamente sulla norma indicata come pertinente al caso, e dunque sulla interpretazione del significato del precetto normativo o sulla esatta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta (vizio di violazione), o ancora - incontroversa la ricostruzione della fattispecie concreta in base ai fatti rappresentati in giudizio- può investire la relazione che collega il fatto e la norma, e più specificamente il recepimento del fatto nello schema della norma ritenuta applicabile, laddove non sia data coincidenza tra gli elementi fattuali e gli elementi costitutivi del diritto descritti nella fattispecie normativa astratta, oppure, sussistendo tale coincidenza, il regolamento giuridico del rapporto controverso non corrisponda agli effetti conformativi, modificativi od estintivi della situazione giuridica previsti alla norma di diritto (vizio di falsa applicazione o di sussunzione).

Tanto premesso nessuno di tali errori afferenti l'attività di giudizio viene imputato dalla ricorrente alla Corte territoriale, venendo piuttosto contestato l'accertamento in fatto compiuto in ordine agli elementi di fatto addotti. Eventuali errori concernenti la valutazione della prova non possono, infatti, ridondare mai nella applicazione e violazione della norma che regola il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., e la relativa censura risulta pertanto "ictu oculi" inammissibile, atteso che, come più volte ribadito da questa Corte "La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"...." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016), in motivazione paragr. § 14; già in precedenza: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11949 del 02/12/1993; id. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001; id. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016);

Che il ricorso va dichiarato conseguentemente inammissibile; Che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 7.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% per spese generali ed oneri di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, 22 novembre 2019

 

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