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Estratto: “l'interpretazione giuridica degli atti, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 vecchio testo (applicabile ratione temporis al caso di specie), secondo il quale l'imposta è applicabile secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti soggetti a registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, indipendentemente dall'eventuale intento elusivo perseguito dalle parti. Tuttavia, se é ben vero che, in tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 cit„ alla causa reale dell'operazione, sicché, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, 2° comma c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (Cass. sez. V, n. 6405 del 19/03/2014), è d'altro canto indubbio che nel caso di specie la CTR, all'esito di un’argomentata analisi dei fatti e delle operazioni economiche, ha ritenuto che i titoli corrispondessero alla reale natura degli atti posti in essere”.

Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.

Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.

Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.

Estratto: “se è vero che, a fronte di una discrepanza tra il valore della merce di cui alla fattura esibita dall'importatore e quello di cui alla fattura dell'esportatore trasmessa dalle autorità estere, e dunque di elementi presuntivi di un maggiore imponibile (di Iva all'importazione), ricade sul contribuente l'onere della prova della effettiva corrispondenza del valore dichiarato in dogana a quello pagato o da pagare, nella specie, la CTR, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che difettasse un elemento presuntivo della contestata discrepanza di valore”.

Estratto: “annullato un avviso di accertamento per vizi di forma - l'amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. L'onere dell'amministrazione era quindi di annullare l'atto impugnato - una volta rilevata la sussistenza del vizio che poi la CTP ha accertato - prima della scadenza del termine decadenziale senza attendere la pronuncia del giudice provinciale, pena il maturarsi della decadenza”.

Estratto: “in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”.

Estratto: “non può dirsi che la suddetta contrarietà della pronuncia passata in giudicato, che ha annullato l'atto impositivo, costituisca, al tempo stesso, violazione di norme comunitarie a tutela delle quali è ostativa la valenza del giudicato anche nei confronti dell'obbligato solidale. Tenuto conto, quindi, dell'unicità dell'atto impugnato e della non incidenza della pronuncia passata in giudicato sul diritto comunitario, la sentenza censurata, nell'avere quindi ritenuto estendibile il giudicato anche in favore dell'obbligato solidale che non ha preso parte al precedente giudizio, non è viziata da violazione di legge”.

Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.

Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.