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MassimaQuando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del1'8-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto”.

Estrattoil legislatore ha, dunque, voluto affermare in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la condizione prevista dal citato art. 13, comma l, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell'azione attribuita al dipendente con il meccanismo della "stock option", se ricollegabile esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene ritenuto esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell'operazione di azionariato, viene ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente”.

Massima:La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Estratto: “sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni. Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva”.

Estratto: “l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni”.

Estratto: “se è vero che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che in sede di rettifica l'Ufficio possa utilizzare "ogni altro elemento di valutazione" e che tra tali ulteriori elementi può rientrare l'utilizzazione dei valori OMI, è altrettanto vero tali valori, come indicato dalla stessa Agenzia del Territorio, sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Occorreva quindi che l'Agenzia considerasse il valore in concreto dell'immobile oggetto della compravendita, considerate soprattutto le sue condizioni di fatiscenza”.

Estratto: “l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere”.

Estratto: “L'art. 17 citato stabilisce, al primo comma lettera a), che è esente dall'imposta "la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata ... "(…) Alla luce di quanto sopra, la Commissione, ritenendo che la pubblicità posta sui carrelli della spesa, ancorchè gli stessi circolino all'interno del centro commerciale e del parcheggio esterno, rientri nell'esenzione di cui all'art.17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993”.

Nel proseguo riportiamo la guida al ricorso tributario pubblicata nel luglio 2019 dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’Agenzia espone, a sue parole, la procedura da seguire per incardinare processi tributari (non espone invece quali possono essere i potenziali motivi di ricorso). Riportiamola con qualche commento.

Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Neppure è corretto assimilare il trust ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust) a tale scopo legittimato è solo il trustee e, pertanto, il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.