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Estratto: “Questa Commissione predilige l'opzione adottata dall'Ufficio e ritiene che occorre tenere distinta la questione dell'opzione circa le modalità di pagamento dell'imposta di registro dalla determinazione della sanzione dovuta ex art. 69 del D.P.R n. 131 del 1986, ma ciononostante ritiene di non poter irrogare la sanzione di cui all'atto di contestazione gravato al Fondo appellato stante la sussistenza di condizione di oggettiva incertezza nell'applicazione sullo specifico punto della disciplina del Testo Unico sull'imposta dì registro tale da impedire ex art. 6 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 l'irrogazione di qualsivoglia sanzione”.

Estratto: “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente”.

Estratto: “i giudici di appello hanno correttamente rilevato come i criteri addottati dall'Amministrazione ai fini dell'emissione dell'atto impositivo si palesassero astratti, in quanto tali inidonei a sorreggere il maggior valore accertato. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i criteri di stima di cui citato art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, il quale è volto a far sì che la stima degli immobili sia quanto più possibile conforme - sulla scorta di elementi di valutazione non già apodittici, bensì concreti ed obiettivi - al loro effettivo valore venale”.

Estratto: “Quanto sopra accertato circa il contenuto dell'atto di appello comporta la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto le questioni ivi proposte non risultano essere state proposte in sede di appello”.

Estratto: è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità”.

Estratto: “Con riguardo ai crediti previdenziali oggetto dell'opposizione, dunque, era effettivamente applicabile il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale, come correttamente statuito dalla corte territoriale. Emerge del resto pacificamente dagli atti che le cartelle di pagamento erano state notificate (come sostanzialmente riconosce lo stesso agente della riscossione) più di cinque anni prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, con conseguente integrale maturazione del suddetto termine quinquennale di prescrizione”.

Estratto: “la motivazione della CTR individua l'oggetto della ripresa a tassazione, ricostruisce in fatto in modo succinto il contenuto del processo e dell'appello, e rende una motivazione in risposta imperniata sull'assolvimento dell'onere della prova dei presupposti del beneficio da parte della contribuente sulla base dell'attività svolta”.

Estratto: “quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

Estratto: “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento”.

Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.