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Estratto: “Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017)”.

Estratto: è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità”.

Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.

Estratto: “La CTR, come anticipato, ha però accolto il ricorso della contribuente affermando che «non v'è prova documentale che la sig.ra M. abbia partecipato alla distribuzione degli utili extra bilancio, né sussistono elementi obiettivamente apprezzabili idonei a pervenire, anche in via presuntiva, a tali conclusioni: la posizione di socia minoritaria (20%) e il non aver rivestito cariche sociali inducono a ritenere che l'altro socio Amministratore (nel frattempo divenuto latitante) gestisse la società come cosa propria senza rendere l'attuale appellante effettivamente partecipe della gestione». 5.6. La decisione della CTR si fonda su un fatto che non è contestato dall'Ufficio, il quale obietta il malgoverno della presunzione di matrice giurisprudenziale sopra indicato. 5.7. Così facendo, però, l'Ufficio, deduce un fatto diverso da quello positivamente affermato dalla sentenza impugnata, del quale chiede sostanzialmente il riesame nel merito. Ciò che in fin dei conti viene sollecitata in questa sede è la rivalutazione del fatto storico incontestabilmente affermato (la mancata percezione, da parte della contribuente, degli utili extra-bilancio) mediante la allegazione di una presunzione semplice. 5.8. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile”.

Estratto: “il motivo è inammissibile poiché il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede dì legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. n. 27162 del 23/12/2009)”.