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Accertamenti fiscali agli Ingegneri: 3 esempi in cui l’ingegnere ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “In conclusione la sentenza non ha seguito i principi elaborati dalla giurisprudenza al fine della individuazione dei presupposti per l'assoggettamento del professionista ricorrente all'imposta regionale sulle attività produttive. Manca infatti chiarezza sia sulla incidenza dei beni strumentali utilizzati nell'attività professionale, e cioè se essi costituivano elementi indispensabili per l'esercizio della professione, oppure se la loro consistenza potesse implementare la struttura organizzativa del proprio lavoro, sia sulla influenza della collaborazione di soggetti terzi, cioè se riconducibile all'esercizio di mansioni collaborative meramente esecutive, irrilevanti ai fini del riconoscimento della autonoma organizzazione, o se professionalmente qualificate e come tali necessariamente coordinate dal professionista titolare dello studio, con conseguente sussistenza di una organizzazione autonoma”.

Estratto: “quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

Estratto: “L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (omissis) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore”.