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Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 19947 del 23 luglio 2019
Rilevato che:
1. T., di professione ingegnere, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia in epigrafe indicata, che gli ha negato il rimborso dell'IRAP versata con riferimento agli anni d'imposta dal 2008 al 2012 ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione in ragione dei significativi compensi erogati a terzi.
2. L'Agenzia delle entrate non replica per iscritto, limitandosi a depositare richiesta di partecipazione all'eventuale udienza di discussione. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
1. Col ricorso si censura — per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonché 2697, 2791 cod. civ.) e vizio di omesso esame (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) — la sentenza d'appello, là dove stima l'attività del contribuente fornita del requisito dell'autonoma organizzazione sul mero dato quantitativo delle prestazioni compensate a terzi. 2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3. Al riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale «In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l'assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività — in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all'attività di consulenza fiscale e societaria —, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22674 del 24/10/2014, Rv. 632761 — 01; in senso analogo, Cass. n. 7520/16, n. 1820/17, n. 16368/17, n. 27243/18).
3.1. Ne consegue che quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016, Rv. 642035 - 01).
4. Tali considerazioni rendono evidente l'inadeguatezza e l'incompletezza della valutazione della CTR, che non ha fatto un'analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma in rapporto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che ha chiaramente violato, cosicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente per nuovo esame nonché per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26/03/2019.
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