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Scostamento dagli studi di settore. Il fatto che il soggetto svolga in parte l’attività di ingegnere ed in parte l’attività di docente deve essere considerato. Accolto il ricorso per cassazione del contribuente.

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Estratto: “L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (omissis) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 16970 del 25 giugno 2019

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ha notificato al PM, professore universitario che svolge anche l'attività professionale privata d'ingegnere, avviso di accertamento- emesso ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e 54 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 - relativo all'IVA, all'IRAP ed all'IRPEF dovute per l'anno d'imposta 2003, con il quale, ritenuto lo scostamento dei compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta, nel caso in esame studio di architettura, ha rettificato in aumento i compensi, rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, determinando pertanto le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni.

2. Avverso l'avviso d'accertamento il contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale del Lazio, che lo ha parzialmente accolto, riducendo i maggiori compensi professionali accertati da euro 120.612,00 ad euro 70.000,00.

3. Contro la sentenza di primo grado il contribuente ha quindi proposto appello innanzi la Commissione tributaria regionale del Lazio, che lo ha rigettato con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n 94/10/12 depositata il 25 maggio 2012.

4. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, affidato a due motivi. 5.L' Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 6.11 ricorrente ha depositato memoria.

Rilevato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per: «Omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo che l'applicazione dello studio di settore «SK18U» era stato contestato dal contribuente in base alle seguenti allegazioni specifiche: A) natura "sperimentale" dello studio di settore «SK18U»; B) svolgimento dell'attività di ingegnere a tempo parziale (art. 62 del d.lgs. n. 546/1992 ed art. 360,n. 5, c.p.c..». 1.1. Preliminarmente, con riferimento alla prima delle censure contenute nel contesto del medesimo motivo, non sussiste il difetto di autosufficienza eccepito dalla controricorrente con riferimento alla mancata riproduzione, nel corpo del ricorso, dell'avviso di accertamento, avendo il ricorrente in questa sede prodotto e richiamato l'atto impositivo, inserendone altresì nell'impugnazione una parte e richiamandone contemporaneamente la pagina in cui essa è esposta (cfr. pag. 2 del ricorso, nel paragrafo «B»).

1.2. Tanto premesso, deve considerarsi che, come dedotto dal ricorrente, lo studio di settore «SK18U» è stato approvato, in base all'articolo 62 -bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, dall'art. 1, comma 1, lett. i), del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2001, era applicabile agli anni d'imposta dal 2000 al 2003 e si è evoluto nello studio immediatamente successivo «TK18U», approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n.74 del 31 marzo 2005, ed applicabile dall'anno d'imposta 2004. La natura sperimentale di tutti gli studi di settore introdotti dal d.m. del 20 marzo 2001, come la loro funzione di criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, erano stabilite esplicitamente dall'art. 2 della medesima fonte. Ed infatti, con riferimento a tali disposizioni, questa Corte ha avuto modo di precisare che gli studi di settore "sperimentali" (con delimitazione soggettiva e temporale dei criteri di selezione), concernenti le attività professionali tecniche e di consulenza (circa una dozzina), approvati con d.m. del 20 marzo 2001, hanno avuto per il periodo di sperimentazione previsto e fino alla redazione della loro versione definitiva, funzione soprattutto "selettiva", ovvero di sola preindividuazione delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo con le "metodologie ordinarie", fermo restando l'onere dell'Amministrazione di ricercare, in assenza di una efficacia presuntiva, ulteriori dati sui quali fondare l'accertamento (Cass., 26/11/2014, n. 25099). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata - pur senza premettere l'affermazione di principio che il mero discostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto allo studio di settore sperimentale fosse in ogni caso sufficiente ad integrare la grave incongruenza idonea a giustificare il conseguente accertamento- ha omesso di valutare in fatto la ricorrenza, o meno, in concreto, di ulteriori dati sui quali l'accertamento fosse fondato, nonostante si trattasse di un dato controverso in entrambi i gradi di merito, come risulta dagli atti introduttivi richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente. Né, peraltro, può escludersi la natura potenzialmente decisiva di tale omissione, rispetto alla decisione adottata dal giudice a quo, proprio perché la motivazione di quest'ultima prescinde totalmente dalla valutazione di altre ragioni che in ipotesi sostengano l'avviso di accertamento. L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (si veda in particolare la nota di produzione istruttoria in primo grado, riprodotta a pag. 5 del ricorso) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore, sia sotto il profilo dei minori ricavi che con riferimento al maggior ricorso alla collaborazione di terzi, per svolgere l'attività professionale autonoma parallela a quella di docenza. Sulle relative deduzioni del ricorrente, finalizzate ad ottenere un riconoscimento dell'infondatezza dell'accertamento ulteriore rispetto alla riduzione praticata dalla CTP, la motivazione della sentenza impugnata si limita a considerazioni di stile (sul «pregio», la genericità e l'assenza di «concreto riferimento istruttorio»), che non esprimono alcuna effettiva e specifica valutazione critica né delle argomentazioni riproposte dall'appellante contribuente, né del contributo istruttorio offerto da quest'ultimo. Pertanto, a differenza di quanto dedotto dalla controricorrente, con il motivo in decisione il ricorrente non sollecita una nuova ed inammissibile valutazione dei fatti di lite, ma censura la mancata effettiva valutazione delle relative circostanze da parte del giudice a quo. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice a quo, affinché, previ i necessari accertamenti in fatto, provveda alla decisione applicando i descritti principi.

2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), ultimo periodo, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, dell'art. 54, co.2, ultimo periodo, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, dell'art. 62-bis del d.I.30.8.1993 n. 331, come convertito nella I. 29.10.1993, n. 427, dell'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, della I. 27.12.1996 n. 296 e succ. mod., dell'art. 2 del d.m. 20.3.2001 e dell'art. 2697 del cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c. ed art. 62 d.lgs. n. 546/1992).» è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 maggio 2019.

 

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